5×1000: le novità del Decreto in Gazzetta Ufficiale

22 Settembre 2020In istituzionali

Il 17 settembre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.231 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, il quale disciplina le modalità e i termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Alcune significative novità riguardano:

  • Le modalità di riparto tra i beneficiari: la soglia minima erogabile a ciascun ente passa da 12 a 100 euro. Al di sotto di tale cifra, le somme non saranno corrisposte all’ente indicato dal contribuente ma verranno ripartite tra gli enti della medesima categoria in proporzione alle scelte espresse da ciascun contribuente.
  • Le regole di trasparenza e rendicontazione: gli enti beneficiari del contributo saranno tenuti a redigere un rendiconto entro un anno dall’erogazione delle somme, accompagnato da una relazione illustrativa, dai quali dovrà risultare l’effettivo utilizzo di quanto percepito. Tali documenti dovranno essere pubblicati sul sito web e trasmessi all’Amministrazione competente. Restano esclusi dall’invio i soggetti beneficiari di somme inferiori a 20mila euro, che dovranno conservare per dieci anni i documenti redatti. Gli enti che non procedono all’invio della documentazione entro 30 giorni dalla richiesta andranno incontro ad una sanzione pecuniaria pari al 25% del contributo percepito. Le Amministrazioni erogatrici saranno tenute, entro 90 giorni dall’erogazione del contributo, a pubblicare in un’apposita sezione del proprio sito gli elenchi dei soggetti che hanno ricevuto le somme e il relativo importo.
  • Le modalità per richiedere l’accreditamento al cinque per mille. Gli Enti del Terzo Settore avranno la possibilità di indicare già in sede di iscrizione al RUNTS, per via telematica, la volontà di accedere al cinque per mille. Resta salva la possibilità di accreditarsi successivamente entro il 10 aprile. Per le altre categorie di enti, la richiesta di accreditamento andrà presentata entro il 10 aprile all’Amministrazione di riferimento a seconda dell’ambito operativo.
  • Gli elenchi degli enti iscritti al cinque per mille. Le competenti Amministrazioni provvederanno alla pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti al cinque per mille entro il 20 aprile di ogni anno con la possibilità per il legale rappresentante di richiedere rettifiche/variazioni entro il 30 aprile. Il termine per la pubblicazione degli elenchi definitivi sarà il 10 maggio. Le Amministrazioni competenti dovranno poi rispettare il termine del 31 dicembre per effettuare la pubblicazione sul proprio sito dell’elenco degli enti ammessi e degli enti esclusi, e trasmettere gli stessi elenchi all’Agenzia delle Entrate. Gli elenchi del cinque per mille avranno carattere permanente: non sarà necessario presentare ogni anno la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva a meno che non siano accorse variazioni significative.
  • Chi potrà accedere al cinque per mille: la platea dei soggetti ammessi al contributo viene ampliata a tutti gli enti privati senza scopo di lucro che perseguono finalità solidaristiche e iscritti nel nuovo Registro unico nazionale (con la sola esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società), potranno dunque accedere – a partire dal periodo di imposta successivo all’istituzione del RUNTS – al cinque per mille.