Erogazioni liberali in natura a favore degli ETS

3 Febbraio 2020In istituzionali
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 novembre 2019, relativo alle erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore. 

Già dal 1 gennaio 2018 era possibile usufruire di detrazioni o deduzioni dal proprio reddito in caso di erogazioni in denaro. Come disciplinato dall’art 83 del D. Lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore) sono previste analoghe agevolazioni alle persone fisiche o giuridiche anche in caso di donazioni in natura con modalità che sono state definite col decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 novembre 2019.

Chi può accedere alle agevolazioni? È possibile accedere alle agevolazioni se si effettua un’erogazione liberale in natura destinata agli Enti del Terzo Settore comprese le cooperative sociali ma escluse le imprese sociali costituite in forma di società. L’obbligo è che le erogazioni siano utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nel periodo di transizione, in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea sulle agevolazioni fiscali e dell’attivazione del registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), possono accedere a questi benefici anche le Onlus, le Odv e le Aps iscritte negli appositi registri, a patto che li utilizzino in conformità alle proprie finalità statutarie.

Il decreto specifica che nel caso delle erogazioni liberali in natura l’ammontare è definito sulla base del valore normale del bene donato. Sono previsti anche dei casi specifici: nel caso di beni strumentali, si fa riferimento al residuo valore fiscale dell’atto di trasferimento; nel caso di beni o servizi, si fa riferimento al minor valore tra quello normale del bene e quello attribuito alle rimanenze.

Attenzione alle soglie. Se il valore della cessione supera i 30.000 euro e nel caso in cui non sia possibile definirne il valore con criteri oggettivi, il donatore dovrà dotarsi di una perizia giurata che ne attesti il valore riferita a non oltre 90 giorni prima del trasferimento del bene stesso. Per essere legittima, la donazione deve essere accompagnata da una documentazione scritta da parte del donatore contenente la descrizione analitica dei beni e l’indicazione dei relativi valori, consegnando al beneficiario dell’erogazione copia della perizia giurata di stima.

A sua volta, il ricevente deve predisporre una dichiarazione con l’impegno ad utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dell’attività statutaria e per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 novembre 2019.