Codice Terzo Settore: arrivano chiarimenti sui termini e le modalità di adeguamento statutario

3 Giugno 2019In istituzionali, Terzo Settore

È stata pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la nuova circolare (del 31 maggio 2019) che contiene ulteriori e importanti chiarimenti sugli adeguamenti statutari per gli Enti di Terzo settore.

A distanza di soli cinque mesi dalla circolare 20/2018 il Ministero è intervenuto sulle questioni sollevate dalla previsione di cui all’articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo settore fornendo alcuni chiarimenti.

L’art. 101, co. 2, d.lgs. 3 luglio 2017, n.117, così come modificato dall’art. 32, d.lgs. 3 agosto 2018, n. 105, dispone che «fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria».

Infine si rileva che il Ministero non si esprime rispetto alla perentorietà o prescrittività del termine del 3 agosto 2019, ossia non si pronuncia sulla questione se il mancato adeguamento statutario entro detto termine possa far venir meno l’iscrizione al registro delle Onlus e, conseguentemente, la possibilità di beneficiare degli effetti che ne derivano, oppure se riguarda esclusivamente la facoltà di utilizzo delle maggioranze ordinarie in sede di modifica da parte dell’Ente.

In via precauzionale il termine indicato è interdesi come essenziale affiche i soggetti  Enti del terzo Settore con qualifica Onlus possano mantenere, per la durata del regime transitorio, i benefici derivanti dal possesso della qualifica di Onlus (iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus).

Nell’attesa di nuovi aggiornamenti si rimanda al sito del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

La circolare è disponibile nell’area Documenti/Normativa Terzo Settore e in allegato:

Allegato 1 – Circolare n. 13/2019