5×1000: pubblicate le indicazioni per gli enti di volontariato
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le indicazioni per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche per essere ammessi al beneficio del 5×1000 dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2015. Le iscrizioni si aprono, il 31 marzo e si chiudono il 9 maggio 2016. Modalità e scadenze degli adempimenti sono illustrate sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Che cos’è il 5×1000?
I contribuenti possono destinare una quota pari al 5×1000 dell’Irpef a finalità di interesse sociale. Il contributo è stato reso stabile dalla legge 23/12/2014, n. 190. Le categorie di enti che possono accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono le stesse di quelle stabilite per il 2010 (Dpcm del 23/4/2010). Inoltre, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (Dl n. 98 del 6/7/2011, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15/07/2011).
Possono partecipare (articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16) al riparto delle quote del cinque per mille gli enti ritardatari che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2016, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 euro utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115 (risoluzione n. 46 del 11/05/12). I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data originaria di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione.
I legali rappresentanti degli enti iscritti nell’elenco pubblicato devono spedire entro il 30 giugno 2016 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 45 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali, riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2016” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.
Le scadenze
Inizio presentazione domanda di iscrizione | 31 marzo 2016 |
Termine presentazione domanda di iscrizione | 9 maggio 2016 |
Pubblicazione elenco provvisorio | 14 maggio 2016 |
Richiesta correzione domande | 20 maggio 2016 |
Pubblicazione elenco aggiornato | 25 maggio 2016 |
Termine presentazione dichiarazione sostitutiva | 30 giugno 2016 alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate |
Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali | 30 settembre 2016 |