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Il nostro Statuto

Lo Statuto FIDAS è il documento che definisce l'identità della nostra Federazione, indicando i principi sui quali si fonda e gli obiettivi che si prefigge di raggiungere. Nello Statuto è possibile trovare indicazioni utili riguardo la vita della Federazione stessa e le cariche che la compongono a tutti i livelli.

1. La FIDAS “Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue” è un Ente del Terzo Settore (ETS), costituito nella forma giuridica di Rete Associativa (RA) (di seguito nel testo ‘FIDAS’, Rete Associativa ’ o ‘Federazione ’) ai sensi del Codice del Terzo Settore, D. Lgs. 3 agosto 2017, n. 117 e successive modifiche (di seguito CTS), costituita al fine di rappresentare i valori e le istanze delle proprie aderenti. La Federazione potrà acquisire la forma di RA dal momento in cui verrà iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore. 2. La FIDAS è una organizzazione apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro. 3. La FIDAS è dotata di personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R 361/2000 ha sede legale in Roma, attualmente in p.zza Fatebenefratelli n. 2. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria. La sua durata è illimitata.

1. La FIDAS persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

1. La Federazione, ai sensi dell’art. 5 CTS, esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio:- interventi e prestazioni sanitarie;- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni. 2. I Soci di FIDAS si impegnano a partecipare attivamente al suo funzionamento, garantendone il sostegno operativo ed economico nei modi di cui agli articoli successivi e nel rispetto dei principi di democrazia, pari opportunità, uguaglianza e partecipazione. A FIDAS possono aderire tutte le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e che si impegnano a rispettarne i contenuti. 3. La Federazione può perseguire le sopra indicate attività di interesse generale attraverso e mediante:a) lo svolgimento delle attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS alle stesse associate e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;b) la promozione di diffusa coscienza trasfusionale;c) lo sviluppo e il coordinamento su scala nazionale la promozione del dono volontario, anonimo, gratuito e periodico del sangue e suoi componenti;d) agevolando l'incremento e lo sviluppo delle Associazioni autonome di donatori di sangue al fine essenziale del reclutamento di un sempre maggior numero di donatori volontari;e) la rappresentanza delle Federate aderenti e coordinandone l’attività per la migliore realizzazione delle finalità comuni;f) fornendo consulenza e tutela alle Federate;g) concorrendo al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia, promuovendo anche azioni comuni e coordinate tra le Federazioni ed Associazioni di Donatori di sangue più rappresentative a livello nazionale;h) Partecipando alla programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l’associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello nazionale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l’attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio nazionale;i) partecipando alla elaborazione delle politiche del Terzo Settore, con particolare riferimento all’associazionismo ed al volontariato, rappresentando l’associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all’interno degli organismi associativi di coordinamento;l) promuovendo e organizzando campagne nazionali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, del plasma e degli emocomponenti, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;m) promuovendo ogni iniziativa idonea a tutelare la salute del donatore;n) fornendo informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività, in particolare ai propri soci, anche in qualità di editore di pubblicazioni periodiche;o) promuovendo ogni iniziativa di formazione a livello nazionale, regionale e territoriale volta ad accrescere, anche tra i propri soci, una maggiore coscienza trasfusionale e associativa. 4. La Federazione, ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 3 agosto 2017, n. 117, può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti dalle norme vigenti. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea. 5. La Federazione, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 3 agosto 2017, n. 117, può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

1. Possono aderire alla FIDAS le Associazioni di donatori di sangue autonome, istituite con ordinamento democratico e conforme alle norme del presente Statuto, che abbiano raggiunto almeno 200 donazioni nell’anno precedente alla richiesta di adesione. Fatte salve le Regioni in cui la FIDAS non è presente nelle quali la richiesta di adesione non è subordinata ad alcun vincolo numerico dal punto di vista donazionale. 2. Le Associazioni aderenti non devono in alcuna maniera perseguire finalità lucrative, devono operare nell’interesse generale e valorizzare la dimensione associativa ed i rapporti con i propri soci. 3. Le Associazioni aderenti mantengono i propri Statuti e Regolamenti. 4. L'ammissione è concessa con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale con le modalità stabilite dall'art. 9 del presente Statuto su domanda dell'Associazione interessata. La deliberazione è comunicata all'Associazione interessata ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo può, a suo insindacabile giudizio, rigettare la domanda di ammissione che comunica all'associazione interessata. 5. L’Assemblea è costituita dai delegati delle singole Federate. 6. Ogni Federata può rappresentare una sola altra Associazione, con il suo potere di voto. 7. L’Assemblea delle Federate si riunisce, a seguito di convocazione scritta inviata alle stesse, una volta l’anno in seduta ordinaria, o su richiesta motivata di almeno un decimo dei delegati. 8. Hanno diritto al voto tutte le Associazioni facenti parte della Fidas. 9. Ogni Associazione aderente ha diritto, per il tramite di un proprio rappresentante appositamente delegato, di esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite in Regolamento.

1. L’esercizio sociale ha inizio col 1° gennaio e termina il 31 dicembre d’ogni anno.

1. Sono organi della Federazione:a) L’Assemblea delle Federate;b) Il Presidente Nazionale;c) Il Consiglio Direttivo Nazionale;d) L’Organo di Controllo;e) Il Collegio dei Probiviri;f) La Conferenza dei Presidenti regionali.

1. L’Assemblea è costituita dai delegati delle singole Federate. 2. Ogni Federata può rappresentare una sola altra Associazione, appartenente alla propria Circoscrizione, con il suo potere di voto. 3. L’Assemblea delle Federate si riunisce una volta l’anno in seduta ordinaria, a seguito di convocazione scritta del Presidente inviata alle stesse, o su richiesta motivata di almeno un decimo dei delegati, ed ha le seguenti competenze:a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive dell’Associazione;b) individuare le attività diverse secondarie e strumentali, di cui all’art. 6 D. Lgs. 3 agosto 2017, n. 117.c) ogni quattro anni, l’Assemblea ordinaria ha il compito di eleggere il Presidente Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale, l'Organo di Controllo ed il Collegio dei Probiviri. L'Assemblea detiene il potere di revoca delle suddette cariche.d) delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;e) approva il bilancio consuntivo, preventivo ed l’eventuale bilancio sociale;f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;g) delibera sulle modificazioni dello Statuto e del Regolamento;h) delibera lo scioglimento, la nomina del liquidatore, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento;i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;l) determina la quota federale annuale. 4. Le Associazioni Federate, iscritte da almeno tre mesi nel libro dei soci, hanno diritto di voto in Assemblea da esercitarsi per mezzo del proprio rappresentante/i o mediante delega e sono eleggibili alle cariche sociali. Il diritto di voto è esercitato dalle Federate purché in regola con il versamento della quota sociale. 5. Le deliberazioni dell'Assemblea obbligano tutti gli associati. 6. Ogni Federata, durante l’Assemblea ordinaria in fase elettiva, dispone di un numero di voti elettorali uguali al numero di donazioni effettuate nell’anno precedente. 7. Il voto è espresso dal Presidente della Federata e/o da suoi delegati. 8. Il Regolamento definisce il numero massimo di voti di preferenza esprimibili per ogni Organo da eleggere. 9. L’Assemblea può riunirsi, a seguito di convocazione scritta del Presidente inviata alle Federate, anche in seduta straordinaria per iniziativa del Consiglio Direttivo Nazionale o, su richiesta motivata di almeno un decimo del numero dei delegati, nell'entità accertata in occasione della verifica dei poteri nell'ultima Assemblea Ordinaria, che possono validamente essere ammessi a far parte dell'Assemblea. L'Assemblea Straordinaria tratta solo gli argomenti per i quali è stata convocata. 10. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di delegati che rappresentano la metà più uno dei voti attribuiti alle Federate. In seconda convocazione, invece, la stessa è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei delegati presenti. Delibera, tanto in prima quanto in seconda convocazione, a maggioranza dei voti. 11. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di delegati che rappresentano almeno i tre quarti dei voti attribuiti alle Federate. In seconda convocazione, invece, la stessa è validamente costituita con la presenza di delegati che rappresentano la metà più uno dei voti attribuiti alle Federate. Tanto in prima quanto in seconda convocazione, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei delegati presenti. 12. L’Assemblea si riunisce obbligatoriamente in seduta straordinaria per approvare lo Statuto e le relative modifiche. 13. L’approvazione e le modifiche del Regolamento sono deliberate dall’Assemblea in seduta Ordinaria, con la maggioranza semplice dei voti espressi dai delegati presenti.

1. Il Presidente Nazionale è eletto dall’Assemblea delle Federate fra liste alternative. 2. Il Presidente eletto sarà quello la cui lista avrà ottenuto il maggior numero di voti. 3. Con la stessa lista vengono anche eletti dall’Assemblea la metà dei Consiglieri Nazionali, due per circoscrizione. 4. Non è consentito il voto disgiunto fra un candidato presidente e un candidato consigliere in una lista diversa. Il voto dato ad un candidato presidente consente di esprimere preferenze solo all’interno della sua lista. 5 . Ogni candidato Presidente deve:- essere presentato da almeno tre Federate, compresa obbligatoriamente la Federata di appartenenza;- presentare un suo curriculum;- dichiarare che non sussistono incompatibilità con l’incarico, di essere incensurato e di non avere in corso procedimenti penali a suo carico;- presentare un puntuale programma;- indicare i nominativi ed i curricula dei Candidati a Consigliere della propria lista. 6. Tutte le Circoscrizioni devono essere rappresentate all’interno di ogni lista. 7. Ogni Federata può sostenere un solo candidato Presidente. 8. Il Presidente può essere eletto per massimo 3 mandati consecutivi, che sono di 4 anni ciascuno. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione e tutela l’osservanza dello Statuto e Regolamento. 9. In particolare:a) ha la firma degli atti e dei provvedimenti di fronte ai terzi ed in giudizio con potestà di delega;b) provvede all’esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo Nazionale;c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale, redigendone l’ordine del giorno. Convoca altresì l’Assemblea delle Federate, tanto nel caso di convocazione ordinaria, quanto in caso di convocazione straordinaria, redigendone il relativo ordine del giorno;d) iscrive all’ordine del giorno del Consiglio Direttivo Nazionale le richieste motivate dei singoli Consiglieri;e) è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo Nazionale su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri;f) adotta in caso di necessità, delibere d’urgenza che pone all’ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica;g) redige la relazione morale da presentare all’Assemblea;h) designa il Vice Presidente Vicario, scelto fra uno dei Vice Presidenti designati a norma dell’art 9, destinato a sostituirlo in caso d’impedimento;i) convoca e presiede l’Assemblea nazionale elettiva del Coordinamento Nazionale Giovani FIDAS, e può delegare questo compito a un Consigliere nazionale. 10. In caso di dimissioni, d’impedimento o di decesso del Presidente, il Vice Presidente Vicario dovrà nel più breve tempo possibile da quando ha ricevuto la notizia di uno degli eventi di cui sopra, provvedere ad espletare tutti gli adempimenti necessari a predisporre le elezioni di tutti gli organi della Federazione. 11. La cessazione dalla carica di Presidente produrrà il venir meno di tutti gli altri Organi della Federazione nonché dei Coordinamenti regionali. 12. Ai fini del computo del numero dei mandati, si considera mandato intero quello superiore ai due anni. 13. L’Assemblea può conferire cariche onorifiche su proposta motivata del Consiglio Direttivo Nazionale, ai soci appartenenti ad una Federata che si sono particolarmente distinti per l’ opera svolta nel perseguimento delle finalità della Federazione. Il Presidente Onorario ha solo funzioni di rappresentanza della Federazione e può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale qualora vengano affrontate questioni legate al proprio ruolo istituzionale, ma senza diritto di voto. 14. Il Presidente Onorario cessa dalla propria carica nel caso in cui assuma una qualsiasi carica elettiva associativa e/o federativa. 15. La carica di Presidente Onorario può essere ricoperta da più persone contemporaneamente, a condizione che tali persone abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno due mandati.

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente Nazionale e da 4 componenti per ciascuna Circoscrizione, eletti dall’Assemblea ordinaria. Per ciascuna Circoscrizione, 2 componenti sono eletti da tutte le Federate sulla base della liste alternative presentate da candidati Presidenti e 2 componenti sono eletti nell’ambito di ciascuna Circoscrizione dalle Federate appartenenti alla circoscrizione stessa. 2. Il Regolamento fissa le modalità di voto e il numero massimo di preferenze esprimibili dagli elettori per ogni tipo di lista. 3. Ogni candidato a Consigliere, nella lista del Presidente o nelle liste circoscrizionali, deve:- avere almeno due anni di attività associativa nelle Federate- essere l’unico candidato della Federata di appartenenza. 4. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più liste del Presidente. Non è ammessa la contemporanea iscrizione in una lista del Presidente e nella lista della propria circoscrizione. 5. Entrano nel Consiglio, nella lista del Presidente eletto, i 2 candidati di ogni Circoscrizione che hanno avuto più preferenze. 6. Tutte le Circoscrizioni devono essere rappresentate all’interno del Consiglio con 4 Consiglieri ciascuna. 7. In caso d’impedimento, decesso o dimissioni o decadenza di un Consigliere eletto nella lista del Presidente, subentrerà il primo dei non eletti nella lista, appartenente alla stessa Circoscrizione; solo nel caso di indisponibilità di tutti i Consiglieri appartenenti alla stessa Circoscrizione del Consigliere suddetto, potrà subentrare il primo dei non eletti della lista del Presidente, che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze, appartenente a qualunque Circoscrizione. 8. In caso d’impedimento, decesso o dimissioni o decadenza di un Consigliere eletto nella lista di una Circoscrizione, subentrerà il primo dei non eletti della stessa Circoscrizione. 9. Il Consiglio Direttivo Nazionale, nella sua prima seduta, su proposta del Presidente, nomina fra gli eletti:- i Vice Presidenti,  in modo che vi sia un Vice Presidente di zona per ognuna delle Circoscrizioni; tra i Vicepresidenti così nominati il Presidente Nazionale designa il Vice Presidente Vicario che sostituisce il Presidente svolgendone le funzioni in caso di assenza o impedimento ed esercita, negli stessi casi, la legale rappresentanza della Federazione nazionale. In caso di mancata designazione la funzione è attribuita al Vice Presidente più anziano di età;- un Tesoriere;- un Segretario Organizzativo;- un Segretario Amministrativo. 10. Partecipano con diritto di voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti Regionali ed il Coordinatore Nazionale dei Giovani. 11. Il Consiglio Direttivo Nazionale:a) provvede all’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;b) promuove le iniziative atte a realizzare gli scopi della Federazione;c) esamina gli Statuti ed i Regolamenti delle Associazioni che chiedono di aderire alla Federazione e ne delibera l’ammissione;d) esamina le modifiche degli Statuti delle Federate per accertarne la conformità alle norme del Presente Statuto;e) ratifica la relazione morale ed il Bilancio Consuntivo annuale;f) predispone il Bilancio Preventivo in funzione delle quote federali vigenti;g) convoca l’Assemblea Ordinaria e ne stabilisce l’ordine del giorno;h) cura l’acquisizione dei contributi d’Enti pubblici ottenibili per disposizioni di legge;i) svolge ogni altra attività utile o necessaria alla gestione della Federazione;j) delibera sulle azioni da intraprendere nei confronti dei Coordinamenti regionali e dei loro componenti, a seguito dei giudizi emessi dal Collegio dei Probiviri. 12. Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Sono valide le deliberazioni adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità la delibera non è approvata. 13. La mancata approvazione della Relazione morale o del Bilancio Consuntivo da parte dell’Assemblea, comporta la decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale. 14. Nell'ambito della propria Circoscrizione i Vicepresidenti mantengono i rapporti con le Federate, con i Coordinamenti regionali e con i Presidenti regionali e verificano la rispondenza delle loro attività con le previsioni del presente Statuto. I vicepresidenti sono invitati a partecipare senza diritto di voto alle riunioni della Conferenza dei Presidenti Regionali e dei Coordinamenti regionali nell'area di loro competenza. 15. Nel caso in cui dovessero essere rilevate non conformità e/o violazioni al presente statuto da parte delle Federate, il Vicepresidente redige una relazione, che sottopone al C.D. Nazionale per l'adozione delle iniziative da questo ritenute più idonee. Nel caso in cui dovessero essere segnalate o rilevate non conformità e/o violazioni al presente statuto da parte del Presidente Regionale, il vicepresidente redige una relazione che trasmette al CD Nazionale per l'adozione delle iniziative da questo ritenute più idonee, e, per conoscenza, al Coordinamento regionale interessato. 16. I Vice Presidenti su delega del Presidente rappresentano la Federazione quando necessario. 17. In caso di dimissioni, d’impedimento o di decesso di un Vice presidente, il consiglio Direttivo nazionale su proposta del Presidente nazionale dovrà provvedere, nella seduta successiva da quando abbia ricevuto notizia di tali eventi, alla sua sostituzione. 18. Il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo da sottoporre al controllo dei Revisori e la bozza di quello preventivo da sottoporre all’Assemblea, nonché redige la Relazione economico-finanziaria annuale. 19. In caso di dimissioni, d’impedimento o di decesso il consiglio Direttivo nazionale su proposta del Presidente nazionale dovrà provvedere nella seduta successiva da quando abbia ricevuto notizia di tali eventi alla sua sostituzione. 20. Il Segretario Amministrativo ha il compito di curare l’organizzazione complessiva e la gestione amministrativa del CD nazionale redigendo i verbali delle sedute, nonché dando esecuzione alle relative delibere. Egli dovrà coordinare le procedure per l’elezione del consiglio Direttivo nazionale e per lo svolgimento dell’Assemblea con la verifica dei poteri. In caso di dimissioni, d’impedimento o di decesso il consiglio Direttivo nazionale su proposta del Presidente nazionale dovrà provvedere nella seduta successiva da quando abbia ricevuto notizia di tali eventi alla sua sostituzione. 21. Il Segretario Organizzativo, ha il compito di collaborare con il Presidente nella gestione delle relazioni tra gli organi della Federazione, dei rapporti con le Federate e con i Coordinamenti regionali, oltre che curare la realizzazione delle attività organizzative, programmatiche e promozionali della Federazione. In caso di dimissioni, d’impedimento o di decesso il Consiglio Direttivo nazionale su proposta del Presidente nazionale dovrà provvedere nella seduta successiva da quando abbia ricevuto notizia di tali eventi alla sua sostituzione.

1. L'Organo di Controllo è monocratico, viene nominato dall'Assemblea dei Soci qualora lo ritenga opportuno o per obbligo ai sensi dell'art. 30 comma 2 Codice del Terzo Settore, può essere scelto anche tra soggetti non soci tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 cc. Le modalità di scelta verranno stabilite dal Regolamento.  All'Organo di Controllo così individuato si applica l'art. 2399 cc. 2. Esso vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. 3. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. 4. L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 5. L'Organo di Controllo, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, al superamento dei limiti, di cui all'art. 31 comma 1 Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. 6. L'Organo di Controllo resta in carica sino al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni, d’impedimento o di decesso l'Assemblea dovrà provvedere nella seduta successiva, da quando abbia ricevuto notizia di tali eventi, alla sua sostituzione.

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da:- 3 membri effettivi;- 2 membri supplenti. 2. Hanno mandato di quattro anni e possono essere rieletti. 3. I candidati al Collegio dei Probiviri devono essere presentati da un’Associazione che sia Federata FIDAS da almeno otto anni, presentare un curriculum vitae e dichiarare di:- non trovarsi in condizione di incompatibilità con l’incarico;- di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per delitti non colposi;- aver ricoperto cariche associative elettive FIDAS per almeno otto anni. 4. Possono ricorrere al Collegio dei Probiviri gli organi della Federazione e le associazioni Federate. Il giudizio emesso dal Collegio dei Probiviri è definitivo. 5. E’ inammissibile un nuovo riesame, e, quindi, un nuovo pronunciamento da parte del Collegio su di un caso per il quale si sia già espresso antecedentemente. 6. In caso di d'impedimento di un membro effettivo del Collegio, a esso subentrerà il supplente con il maggior numero di voti. In caso di parità, il più anziano d’età

1. Tutte le Federate di una stessa regione costituiscono il Coordinamento Regionale FIDAS, in forza della loro adesione alla FIDAS e durante tutta la durata della loro permanenza nella Federazione.Il Coordinamento Regionale si configura, all’interno dell’organizzazione di FIDAS, come una struttura semplice e non pletorica, finalizzata al migliore svolgimento delle attività ad esso assegnate.I compiti del Coordinamento Regionale sono:a) rappresentare unitariamente le Federate nei confronti delle Istituzioni e Organizzazioni regionali;b) coordinare ed armonizzare l’attività di rilevanza regionale delle Federate;c) attuare tutte le iniziative necessarie al fine del raggiungimento degli obiettivi, in materia trasfusionale, concordati e definiti con gli Enti regionali di riferimento;d) riportare presso le Federate gli indirizzi di politica associativa di FIDAS Nazionale e assicurarne l’applicazione.Nello svolgimento di tali compiti, il Coordinamento deve operare coerentemente con le finalità programmatiche e statutarie di FIDAS e con le linee di politica sanitaria in materia di attività trasfusionale. 1.1 Il Coordinamento ha altresì il compito di promuovere e garantire:a) il rispetto dei principi che sono alla base del rapporto federativo;b) il rispetto tra le Federate e la reciproca collaborazione al fine di supportare ed armonizzare le loro attività con l’obiettivo di diffondere uniformemente la cultura della donazione;c) il rispetto delle competenze territoriali delle Federate;d) la più ampia collaborazione con le Federate, condividendo le disposizioni e le normative nazionali e regionali ed ogni ulteriore informazione e documentazione che possa risultare utile per il migliore svolgimento dei compiti istituzionali;e) la costante interlocuzione e condivisione con la FIDAS Nazionale delle attività svolte ed utili al regolare svolgimento dei compiti della Federazione. 2. Il Coordinamento Regionale, al fine dello svolgimento dei suoi compiti, provvede al proprio finanziamento determinando annualmente i contributi da versare, da parte delle Federate, in proporzione al numero delle donazioni effettuate al 31 dicembre dell’anno solare precedente.Tali contributi devono essere destinati esclusivamente alle attività e agli strumenti essenziali per il funzionamento del Coordinamento ed alle attività del Presidente Regionale, di chi ne fa le veci e dei Consiglieri delegati a settori specifici per:a) partecipazione ad attività e/o incontri organizzati da Istituzioni e/o Organismi nazionali/regionali/locali utili ai fini dell’attuazione della programmazione nazionale/regionale per la produzione ed il consumo di sangue ed emocomponenti;b) la partecipazione ad attività e/o incontri su tematiche del Terzo Settore;c) la partecipazione ad attività e/o incontri presso le Federate della Regione;d) la partecipazione ad attività e/o incontri organizzati dalla FIDAS Nazionale e dalla Conferenza dei Presidenti Regionali.Il mancato versamento dei contributi annuali da parte di una Federata entro 90 giorni dalla richiesta, senza adeguata giustificazione, deve essere segnalato al Vice Presidente di Area per i provvedimenti conseguenti.La gestione finanziaria del Coordinamento Regionale deve rispondere al principio di economicità e deve essere attuata con la diligenza del buon padre di famiglia. 2.1 Il Coordinamento Regionale, con la partecipazione di tutte le Federate che lo compongono, deve partecipare alle iniziative e attività che rispondono a principi di programmazione ed alle esigenze sanitarie definiti dalle Istituzioni e dagli Enti di riferimento in ambito regionale.Il Coordinamento Regionale, inoltre, può predisporre, con spontanea ed autonoma partecipazione delle Federate, il finanziamento di specifiche attività aggiuntive per il perseguimento delle finalità statutarie.Previa autorizzazione di FIDAS, le Federate possono costituire, al di fuori del Coordinamento Regionale, altre strutture organizzative per rispondere a finalità contingenti non comprese nei punti 1. e 1.1 del presente articolo, ma in ogni caso non contrastanti con le finalità statutarie FIDAS. 3. Il Coordinamento Regionale è costituito da tutte le Federate del territorio, rappresentate dai loro Presidenti e da un numero di Delegati, in proporzione al numero di donazioni dell’anno solare precedente sino ad un massimo di tre per Federata, secondo quanto definito dallo Statuto elaborato dalla Conferenza dei Presidenti dei Coordinamenti Regionali. In caso di necessità il Presidente di Federata piò farsi rappresentare da un altro componente del proprio Consiglio Direttivo.Le Associazioni che aderiscono alla FIDAS nel corso di un mandato, sono rappresentate per l’anno solare in corso dal proprio Presidente o da un suo delegato.Entro i 90 giorni successivi al rinnovo delle cariche nazionali, il Coordinamento rinnova i suoi componenti ed elegge al suo interno - su candidatura proposta dalle Federate di appartenenza - un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.Il mandato regionale dura 4 anni, salvo decadenza anticipata delle cariche nazionali, a cui esso deve conformarsi.Il Coordinamento Regionale deve inviare alla segreteria nazionale ed al Coordinatore della Conferenza dei Presidenti regionali i verbali delle Assemblee relative al rinnovo delle cariche sociali e l’elenco degli eletti.L’organizzazione del Coordinamento Regionale è disciplinata da uno Statuto ed un Regolamento, conformi agli schemi elaborati dalla Conferenza dei Presidenti Regionali e approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale, attinenti ai compiti e alle funzioni definiti dal presente articolo.Nelle Regioni in cui è presente un’unica Federata, questa svolge tutte le funzioni di rappresentanza attribuite ai Coordinamenti Regionali. 4. Il Presidente Regionale4.1 Il candidato Presidente Regionale deve presentare:a) un curriculum da cui si evincano, in particolare, una documentata esperienza associativa ed il non essere stato oggetto da parte del Collegio dei Probiviri o di altro Organo della FIDAS Nazionale, nel corso dei due mandati precedenti, di provvedimento sanzionatorio considerato grave ai sensi del Regolamento di attuazione del presente Statuto;b) un programma coerente con le linee programmatiche della FIDAS nazionale;c) la dichiarazione di non trovarsi in condizione di incompatibilità con l’incarico ai sensi dell’art. 21 del presente Statuto e di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per delitti non colposi. 4.2. Il Presidente Regionale rappresenta il Coordinamento Regionale e ne ha la firma, che può delegare secondo quanto previsto dallo Statuto regionale.Nell’esercizio delle sue funzioni deve:a) convocare il Coordinamento Regionale almeno tre volte all’anno, e presentare entro il 31 marzo una relazione sull’attività del Coordinamento nell’anno solare precedente, il rendiconto dell’anno precedente e le previsioni di spesa per l’anno in corso. La mancata approvazione del rendiconto comporta la decadenza del Presidente;b) provvedere all’esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento regionale e, se necessario, adottare provvedimenti d’urgenza, da sottoporre a ratifica nella prima riunione del Coordinamento;c) mantenere rapporti - direttamente, o tramite il suo Vice o altro Componente del Coordinamento da lui delegato - con le Istituzioni/Enti regionali, partecipando agli Organismi competenti sulle tematiche trasfusionali ed alle attività di programmazione/monitoraggio per il raggiungimento dell’autosufficienza del sangue e degli emocomponenti;d) monitorare le attività ed i risultati delle Federate e mettere in campo azioni di supporto, qualora necessario, o rappresentare le istanze/criticità presso gli Organi competenti al fine di perseguire gli obiettivi definiti in sede di programmazione;e) promuovere a livello regionale la conoscenza dei valori e delle iniziative FIDAS;f) collaborare attivamente con il Vicepresidente della Circoscrizione per attuare a livello locale le linee programmatiche e le iniziative promosse dalla FIDAS Nazionale, conformando la propria azione ai principi e agli scopi previsti dal presente Statuto.Il Presidente Regionale può essere eletto per non più di tre mandati consecutivi.Il Presidente Regionale decade anticipatamente dalla carica per:- dimissioni- morte- mancata approvazione del rendiconto- mancata approvazione della relazione annuale- mancata convocazione del Coordinamento almeno tre volte all’anno- sfiducia, deliberata dal Coordinamento di appartenenza a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o dal Consiglio Direttivo Nazionale in esecuzione di un deliberato inappellabile del Collegio dei Probiviri.Appena ricevuta notizia della decadenza del Presidente, il Vicepresidente indice l’elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire entro 60 giorni. Se entro tale termine non viene eletto il nuovo Presidente, il Vice Presidente nazionale di Area provvede entro 30 giorni a convocare nuove elezioni, che devono avvenire entro i successivi 30 giorni. Il nuovo eletto resta in carica fino al termine del quadriennio già avviato. In caso di ulteriore mancata elezione del Presidente, il Consiglio Direttivo Nazionale assume gli opportuni provvedimenti per assicurare comunque lo svolgimento dei compiti del Coordinamento, in attesa che si creino le condizioni per nuove elezioni.4.3 Norma transitoriaLe innovazioni normative contenute nel presente articolo entrano in vigore con l’inizio del mandato successivo alla loro approvazione.

1. È istituita la Conferenza dei Presidenti dei Coordinamenti Regionali. Di essa fanno parte i Presidenti regionali, come da art. 12, i quali possono farsi rappresentare come previsto dal Regolamento della Conferenza. La Conferenza dei Presidenti elegge al proprio interno il Coordinatore nei modi previsti dal Regolamento della Conferenza.Scopo della Conferenza è:a) Armonizzare gli interventi da effettuare e le decisioni da assumere da parte dei vari Presidenti regionali, nella loro titolarità di rapporto con l’istituto Regione in tema di salute, in particolare per quanto legato alla medicina trasfusionale;b) operare affinché accordi e decisioni presi a livello nazionale dalla FIDAS con Organi ed Enti dello Stato, nell’ambito di atti di indirizzo e coordinamento generali prescritti dalla legislazione vigente, vengano attuati in modo quanto più uniforme nelle varie regioni;c) svolgere funzione propositiva e consultiva nei confronti del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale portando a loro conoscenza problematiche che possono aver riflesso a livello nazionale;d) Elaborare lo schema-tipo di Statuto e Regolamento dei Coordinamenti Regionali e successive modifiche, che devono essere successivamente esaminati e approvati del Consiglio Direttivo Nazionale al fine di verificarne la corrispondenza al presente Statuto. 2. Le norme per il funzionamento della Conferenza dei Presidenti regionali vengono definite da apposito Regolamento redatto dalla Conferenza stessa.  Il Consiglio Direttivo esamina il suddetto regolamento per accertarne la conformità alle disposizioni del presente Statuto. 3. Il Presidente Nazionale partecipa alle riunioni della Conferenza; in caso di  impedimento il Presidente nazionale può delegare un componente del Consiglio Direttivo nazionale, a rappresentarlo.

1. Il Coordinamento Giovani FIDAS, che è composto da giovani donatori nella fascia di età stabilita dal Regolamento FIDAS iscritti alle varie Associazioni federate, esprime un Coordinatore nazionale e Coordinatori regionali, uno per ogni regione ove esiste la FIDAS.  Il Coordinatore nazionale ed i Coordinatori regionali vengono eletti dalle rispettive Assemblee fra i giovani nominati dalle singole Associazioni, secondo le rispettive norme di Regolamento, ed entrano a far parte rispettivamente con diritto di voto consultivo del Consiglio Direttivo Nazionale, ed almeno con diritto di voto consultivo dei Consigli regionali della Federazione. 2. Il Coordinamento giovani FIDAS collabora, nei suoi diversi livelli, al conseguimento degli scopi della Federazione e delle rispettive Associazioni di appartenenza. In particolare, sviluppa, iniziative promozionali e/o formative tali da risultare specificamente rivolte al mondo giovanile per modalità di proposta e temi di interesse. 3. Le norme per la partecipazione all’Assemblea e per le elezioni del Coordinatore nazionale, vengono definite da apposito Regolamento redatto dal Coordinamento giovani FIDAS ed approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

1. Le cariche federali non comportano compensi o remunerazioni.

1. Le disponibilità finanziarie della Federazione sono costituite da:a)    quote annuali delle Associazioni Federate;b)    contributi da enti pubblici e privati ed offerte volontarie;c)    valori mobiliari ed immobiliari. 2. Le quote dei contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. 3. La Federazione non può distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

1. Per aderire alla Federazione, le Associazioni che abbiano effettuato almeno 200 donazioni l’anno precedente, fatte salve le Regioni di cui la FIDAS non è presente nelle quali la richiesta di adesione non è subordinata ad alcun vincolo numerico dal punto di vista donazionale, presentando domanda al Presidente nazionale, corredandola di:a) copia dell’atto costitutivo;b) copia dello Statuto e dell’eventuale Regolamento;c) dati statistici relativi alla composizione e all’attività dell’Associazione.2. Per l’accettazione della domanda d’adesione il Segretario amministrativo provvede a:a) inviare copia della domanda al Coordinamento Regionale ed alle Federate della regione d’appartenenza della richiedente per un loro motivato parere non vincolante, da esprimersi entro i termini richiesti;b) predisporre un’indagine conoscitiva sull’attività della richiedente e compilare un’esauriente relazione da sottoporre all’esame del consiglio Direttivo nazionale.3. Il Consiglio Direttivo nazionale, esaminata la relazione del Segretario Amministrativo comprensiva dei pareri pervenuti, delibera sull’ammissione tenendo presente l’opportunità di scoraggiare ogni processo di frazionamento.4. A tale scopo, salvo casi del tutto eccezionali ed approvati all’unanimità dal Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il parere delle Federate della Regione di appartenenza della richiedente, è fatto divieto di iscrivere alla Federazione altre Associazioni aventi carattere sub-comunale ed insistenti nei comuni ove già presente un’Associazione Federata.Il Consiglio Direttivo provvede quindi alla comunicazione della delibera alla richiedente, alle Federate interessate ed al Coordinamento Regionale di appartenenza.5. Le Federate cessano di far parte della Federazione:a) per scioglimento della Federata;b) per delibera dell’Assemblea della Federata;c) per inadempienza relativamente al mancato versamento della quota federativa nazionale e/o regionale senza opportuna motivazione;d) per inosservanza dello spirito e/o dei contenuti del presente Statuto;e) per inadempienza a quanto previsto dal successivo art. 18.6. È compito del Consiglio Direttivo Nazionale, acquisito il giudizio inappellabile del Collegio dei Probiviri, provvedere con decisione motivata in relazione alle ipotesi di cui al precedente comma contraddistinte con le lettere d) ed e).

1. Le Associazioni Federate sono tenute:a) al rispetto dei principi che sono alla base del rapporto federativo, sia per quanto si riferisce alle modalità di gestione, che alle competenze territoriali nei confronti della Federazione Nazionale e del Coordinamento Regionale;b) a garantire la più ampia partecipazione e collaborazione alla Federazione nazionale ed al Coordinamento Regionale a supporto del miglior espletamento della loro attività;c) ad aderire in autonomia, nei limiti delle loro possibilità istitutive ed economiche, alle iniziative promosse o sostenute dalla Federazione nazionale e dal Coordinamento Regionale per il conseguimento degli scopi comuni;d) a sostenere, nell’ambito delle zone di competenza e delle componenti sociali in cui operano, la validità dell’unione federativa, quale espressione nazionale e regionale, diffondendone principi, denominazione ed evidenziando il logo “FIDAS” sia nella documentazione sia in tutte le attività di promozione e propaganda.2. Le Associazioni devono inoltre depositare presso la Segreteria amministrativa nazionale e presso il Coordinamento Regionale copia del proprio Statuto e Regolamento e comunicare, entro 30 giorni dalla loro approvazione, ogni eventuale modifica di detti documenti per i necessari accertamenti sulla compatibilità con le norme nazionali e regionali, in particolare sui principi di democraticità e sulle modalità elettive. Le Associazioni devono inoltre inviare alla Federazione nazionale ed al Coordinamento Regionale i verbali delle Assemblee relative al rinnovo delle cariche sociali e l’elenco degli eletti.3. Ogni iniziativa delle Federate di particolare rilevanza, o i cui effetti siano suscettibili di una eco nazionale o regionale, o comunque di diffusione in ambiti territoriali più ampi, deve essere programmata di concerto con il Consiglio Direttivo Nazionale e con il Coordinamento Regionale.4. Due o più Federate della stessa regione o di diverse regioni possono in autonomia condividere specifici progetti, non in contrasto con il presente Statuto, per i quali concordano modalità di progettazione, di realizzazione e di partecipazione alla spesa.5. Le Federate sono inoltre impegnate a trasmettere periodicamente, entro i termini stabiliti, alla Federazione nazionale ed al Coordinamento Regionale dati statistici generali e comuni, che consentano la compilazione di statistiche nazionali e regionali.

1. I Coordinamenti regionali sono tenuti:a) al rispetto dei principi che sono alla base del rapporto federativo e al rispetto delle Federate e delle loro competenze territoriali;b) a garantire la più ampia collaborazione alle Federate e alla Federazione nazionale, trasmettendo loro le disposizioni normative regionali, ed ogni ulteriore informazione e documentazione che possa risultare utile per un migliore svolgimento dei compiti istituzionali;c) a trasmettere alla Segreteria organizzativa nazionale quanto previsto dall’articolo 10 del Regolamento nazionale.2. I Coordinamenti Regionali devono inoltre depositare, presso la segreteria nazionale copia del proprio Statuto e Regolamento, e comunicare, entro 30 giorni dalla loro approvazione, ogni eventuale modifica di detti documenti per la verifica della loro compatibilità con le norme nazionali, in particolare rispetto ai principi di democraticità ed alle modalità elettive.3. I Coordinamenti Regionali devono inoltre inviare alla segreteria nazionale ed al Coordinatore della Conferenza dei Presidenti Regionali i verbali delle Assemblee relative al rinnovo delle cariche sociali e l’elenco degli eletti.

1. Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall’Assemblea convocata in Seduta Straordinaria. 2. L’Assemblea è valida, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno i tre quarti dei voti accertati e attribuiti alle Federate in occasione della verifica dei poteri nell’ultima Assemblea Ordinaria. La deliberazione di scioglimento è valida se ottiene i voti favorevoli dei delegati che rappresentino almeno i tre quarti dei voti accertati e attribuiti alle Federate in occasione della verifica dei poteri nell’ultima Assemblea Ordinaria. 3. L’Assemblea, in caso di scioglimento, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione. 4. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio si devolve ad altre associazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l’Organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

1. Sono incompatibili fra loro le cariche di: Presidente Regionale, Membro del Consiglio Direttivo Nazionale, Membro dell’Organo di Controllo Nazionale, Membro del Collegio dei Probiviri Nazionale.2. Qualsiasi attività di chi ricopre cariche associative e/o federative deve essere sempre condotta in assenza di conflitto d’interesse con la Federazione e/o con le Associazioni Federate. È fatto espresso obbligo di informare preventivamente, a seconda della carica rivestita, la Federata di appartenenza, il Coordinamento Regionale o il C.D. nazionale di possibili situazioni di confitto di interesse che possano portare vantaggio personale a sé o danno alla FIDAS.

1. Il presente Statuto è integrato da un Regolamento d’attuazione. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento, è fatto espresso richiamo alle norme di legge vigenti

Approvato dall’Assemblea Straordinaria in Roma il 03 dicembre 2022