Il Nostro statuto
Lo Statuto FIDAS è il documento che definisce l’identità della nostra Federazione, indicando i principi sui quali si fonda e gli obiettivi che si prefigge di raggiungere. Nello Statuto è possibile trovare indicazioni utili riguardo la vita della Federazione stessa e le cariche che la compongono a tutti i livelli.
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1. La FIDAS “Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue” è un Ente del Terzo Settore (ETS), costituito nella forma giuridica di Rete Associativa (RA) (di seguito nel testo ‘FIDAS’, Rete Associativa ’ o ‘Federazione ’) ai sensi del Codice del Terzo Settore, D. Lgs. 3 agosto 2017, n. 117 e successive modifiche (di seguito CTS), costituita al fine di rappresentare i valori e le istanze delle proprie aderenti. La Federazione potrà acquisire la forma di RA dal momento in cui verrà iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore.
2. La FIDAS è una organizzazione apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro.
3. La FIDAS è dotata di personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R 361/2000 ha sede legale in Roma, attualmente in p.zza Fatebenefratelli n. 2. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria. La sua durata è illimitata.
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1. La FIDAS persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
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1. La Federazione, ai sensi dell’art. 5 CTS, esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale in conformità alle norme che ne disciplinano l’esercizio:– interventi e prestazioni sanitarie;– prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni. 2. I Soci di FIDAS si impegnano a partecipare attivamente al suo funzionamento, garantendone il sostegno operativo ed economico nei modi di cui agli articoli successivi e nel rispetto dei principi di democrazia, pari opportunità, uguaglianza e partecipazione. A FIDAS possono aderire tutte le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e che si impegnano a rispettarne i contenuti. 3. La Federazione può perseguire le sopra indicate attività di interesse generale attraverso e mediante:a) lo svolgimento delle attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS alle stesse associate e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;b) la promozione di diffusa coscienza trasfusionale;c) lo sviluppo e il coordinamento su scala nazionale la promozione del dono volontario, anonimo, gratuito e periodico del sangue e suoi componenti;d) agevolando l’incremento e lo sviluppo delle Associazioni autonome di donatori di sangue al fine essenziale del reclutamento di un sempre maggior numero di donatori volontari;e) la rappresentanza delle Federate aderenti e coordinandone l’attività per la migliore realizzazione delle finalità comuni;f) fornendo consulenza e tutela alle Federate;g) concorrendo al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia, promuovendo anche azioni comuni e coordinate tra le Federazioni ed Associazioni di Donatori di sangue più rappresentative a livello nazionale;h) Partecipando alla programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l’associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello nazionale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l’attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio nazionale;i) partecipando alla elaborazione delle politiche del Terzo Settore, con particolare riferimento all’associazionismo ed al volontariato, rappresentando l’associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all’interno degli organismi associativi di coordinamento;l) promuovendo e organizzando campagne nazionali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, del plasma e degli emocomponenti, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;m) promuovendo ogni iniziativa idonea a tutelare la salute del donatore;n) fornendo informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività, in particolare ai propri soci, anche in qualità di editore di pubblicazioni periodiche;o) promuovendo ogni iniziativa di formazione a livello nazionale, regionale e territoriale volta ad accrescere, anche tra i propri soci, una maggiore coscienza trasfusionale e associativa. 4. La Federazione, ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 3 agosto 2017, n. 117, può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti dalle norme vigenti. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea. 5. La Federazione, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 3 agosto 2017, n. 117, può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
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1. Possono aderire alla FIDAS le Associazioni di donatori di sangue autonome, istituite con ordinamento democratico e conforme alle norme del presente Statuto, che abbiano raggiunto almeno 200 donazioni nell’anno precedente alla richiesta di adesione. Fatte salve le Regioni in cui la FIDAS non è presente nelle quali la richiesta di adesione non è subordinata ad alcun vincolo numerico dal punto di vista donazionale. 2. Le Associazioni aderenti non devono in alcuna maniera perseguire finalità lucrative, devono operare nell’interesse generale e valorizzare la dimensione associativa ed i rapporti con i propri soci. 3. Le Associazioni aderenti mantengono i propri Statuti e Regolamenti. 4. L’ammissione è concessa con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale con le modalità stabilite dall’art. 9 del presente Statuto su domanda dell’Associazione interessata. La deliberazione è comunicata all’Associazione interessata ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo può, a suo insindacabile giudizio, rigettare la domanda di ammissione che comunica all’associazione interessata. 5. L’Assemblea è costituita dai delegati delle singole Federate. 6. Ogni Federata può rappresentare una sola altra Associazione, con il suo potere di voto. 7. L’Assemblea delle Federate si riunisce, a seguito di convocazione scritta inviata alle stesse, una volta l’anno in seduta ordinaria, o su richiesta motivata di almeno un decimo dei delegati. 8. Hanno diritto al voto tutte le Associazioni facenti parte della Fidas. 9. Ogni Associazione aderente ha diritto, per il tramite di un proprio rappresentante appositamente delegato, di esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite in Regolamento.
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1. L’esercizio sociale ha inizio col 1° gennaio e termina il 31 dicembre d’ogni anno.
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1. Sono organi della Federazione:
a) L’Assemblea delle Federate;
b) Il Presidente Nazionale;
c) Il Consiglio Direttivo Nazionale;
d) L’Organo di Controllo;
e) Il Collegio dei Probiviri;
f) La Conferenza dei Presidenti regionali.
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1. L’Assemblea è costituita dai delegati delle singole Federate.
2. Ogni Federata può rappresentare una sola altra Associazione, appartenente alla propria Circoscrizione, con il suo potere di voto.
3. L’Assemblea delle Federate si riunisce una volta l’anno in seduta ordinaria, a seguito di convocazione scritta del Presidente inviata alle stesse, o su richiesta motivata di almeno un decimo dei delegati, ed ha le seguenti competenze:
a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive dell’Associazione;
b) individuare le attività diverse secondarie e strumentali, di cui all’art. 6 D. Lgs. 3 agosto 2017, n. 117.
c) ogni quattro anni, l’Assemblea ordinaria ha il compito di eleggere il Presidente Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale, l’Organo di Controllo ed il Collegio dei Probiviri. L’Assemblea detiene il potere di revoca delle suddette cariche.
d) delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;
e) approva il bilancio consuntivo, preventivo ed l’eventuale bilancio sociale;
f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
g) delibera sulle modificazioni dello Statuto e del Regolamento;
h) delibera lo scioglimento, la nomina del liquidatore, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
l) determina la quota federale annuale.4. Le Associazioni Federate, iscritte da almeno tre mesi nel libro dei soci, hanno diritto di voto in Assemblea da esercitarsi per mezzo del proprio rappresentante/i o mediante delega e sono eleggibili alle cariche sociali. Il diritto di voto è esercitato dalle Federate purché in regola con il versamento della quota sociale.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea obbligano tutti gli associati.
6. Ogni Federata, durante l’Assemblea ordinaria in fase elettiva, dispone di un numero di voti elettorali uguali al numero di donazioni effettuate nell’anno precedente.
7. Il voto è espresso dal Presidente della Federata e/o da suoi delegati.
8. Il Regolamento definisce il numero massimo di voti di preferenza esprimibili per ogni Organo da eleggere.
9. L’Assemblea può riunirsi, a seguito di convocazione scritta del Presidente inviata alle Federate, anche in seduta straordinaria per iniziativa del Consiglio Direttivo Nazionale o, su richiesta motivata di almeno un decimo del numero dei delegati, nell’entità accertata in occasione della verifica dei poteri nell’ultima Assemblea Ordinaria, che possono validamente essere ammessi a far parte dell’Assemblea. L’Assemblea Straordinaria tratta solo gli argomenti per i quali è stata convocata.
10. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di delegati che rappresentano la metà più uno dei voti attribuiti alle Federate. In seconda convocazione, invece, la stessa è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei delegati presenti. Delibera, tanto in prima quanto in seconda convocazione, a maggioranza dei voti.
11. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di delegati che rappresentano almeno i tre quarti dei voti attribuiti alle Federate. In seconda convocazione, invece, la stessa è validamente costituita con la presenza di delegati che rappresentano la metà più uno dei voti attribuiti alle Federate. Tanto in prima quanto in seconda convocazione, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei delegati presenti.
12. L’Assemblea si riunisce obbligatoriamente in seduta straordinaria per approvare lo Statuto e le relative modifiche.
13. L’approvazione e le modifiche del Regolamento sono deliberate dall’Assemblea in seduta Ordinaria, con la maggioranza semplice dei voti espressi dai delegati presenti.
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1. Il Presidente Nazionale è eletto dall’Assemblea delle Federate fra liste alternative.
2. Il Presidente eletto sarà quello la cui lista avrà ottenuto il maggior numero di voti.
3. Con la stessa lista vengono anche eletti dall’Assemblea la metà dei Consiglieri Nazionali, due per circoscrizione.
4. Non è consentito il voto disgiunto fra un candidato presidente e un candidato consigliere in una lista diversa. Il voto dato ad un candidato presidente consente di esprimere preferenze solo all’interno della sua lista.
5. Ogni candidato Presidente deve:
– essere presentato da almeno tre Federate, compresa obbligatoriamente la Federata di appartenenza;
– presentare un suo curriculum;
– dichiarare che non sussistono incompatibilità con l’incarico, di essere incensurato e di non avere in corso procedimenti penali a suo carico;
– presentare un puntuale programma;
– indicare i nominativi ed i curricula dei Candidati a Consigliere della propria lista.6. Tutte le Circoscrizioni devono essere rappresentate all’interno di ogni lista.
7. Ogni Federata può sostenere un solo candidato Presidente.
8. Il Presidente può essere eletto per massimo 3 mandati consecutivi, che sono di 4 anni ciascuno. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione e tutela l’osservanza dello Statuto e Regolamento.
9. In particolare:
a) ha la firma degli atti e dei provvedimenti di fronte ai terzi ed in giudizio con potestà di delega;
b) provvede all’esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo Nazionale;
c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale, redigendone l’ordine del giorno. Convoca altresì l’Assemblea delle Federate, tanto nel caso di convocazione ordinaria, quanto in caso di convocazione straordinaria, redigendone il relativo ordine del giorno;
d) iscrive all’ordine del giorno del Consiglio Direttivo Nazionale le richieste motivate dei singoli Consiglieri;
e) è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo Nazionale su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri;
f) adotta in caso di necessità, delibere d’urgenza che pone all’ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica;
g) redige la relazione morale da presentare all’Assemblea;
h) designa il Vice Presidente Vicario, scelto fra uno dei Vice Presidenti designati a norma dell’art 9, destinato a sostituirlo in caso d’impedimento;
i) convoca e presiede l’Assemblea nazionale elettiva del Coordinamento Nazionale Giovani FIDAS, e può delegare questo compito a un Consigliere nazionale.10. In caso di dimissioni, d’impedimento o di decesso del Presidente, il Vice Presidente Vicario dovrà nel più breve tempo possibile da quando ha ricevuto la notizia di uno degli eventi di cui sopra, provvedere ad espletare tutti gli adempimenti necessari a predisporre le elezioni di tutti gli organi della Federazione.
11. La cessazione dalla carica di Presidente produrrà il venir meno di tutti gli altri Organi della Federazione nonché dei Coordinamenti regionali.
12. Ai fini del computo del numero dei mandati, si considera mandato intero quello superiore ai due anni.
13. L’Assemblea può conferire cariche onorifiche su proposta motivata del Consiglio Direttivo Nazionale, ai soci appartenenti ad una Federata che si sono particolarmente distinti per l’ opera svolta nel perseguimento delle finalità della Federazione. Il Presidente Onorario ha solo funzioni di rappresentanza della Federazione e può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale qualora vengano affrontate questioni legate al proprio ruolo istituzionale, ma senza diritto di voto.
14. Il Presidente Onorario cessa dalla propria carica nel caso in cui assuma una qualsiasi carica elettiva associativa e/o federativa.
15. La carica di Presidente Onorario può essere ricoperta da più persone contemporaneamente, a condizione che tali persone abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno due mandati.
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1. Composizione del Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente Nazionale e da 4 componenti per ciascuna Circoscrizione, eletti dall’Assemblea ordinaria.
Per ciascuna Circoscrizione:- 2 componenti sono eletti da tutte le Federate sulla base delle liste alternative presentate dai candidati Presidenti;
- 2 componenti sono eletti nell’ambito della singola Circoscrizione dalle Federate appartenenti alla stessa.
2. Modalità di voto
Il Regolamento fissa le modalità di voto e il numero massimo di preferenze esprimibili dagli elettori per ogni tipo di lista.
3. Requisiti dei candidati
Ogni candidato a Consigliere deve:
- avere almeno due anni di attività associativa nelle Federate;
- essere l’unico candidato della Federata di appartenenza.
4. Incompatibilità di candidatura
- Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più liste del Presidente.
- Non è ammessa la contemporanea iscrizione in una lista del Presidente e nella lista della propria Circoscrizione.
5. Elezione dei Consiglieri nella lista del Presidente
Entrano nel Consiglio, nella lista del Presidente eletto, i 2 candidati di ogni Circoscrizione che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
6. Rappresentanza delle Circoscrizioni
Tutte le Circoscrizioni devono essere rappresentate nel Consiglio con 4 Consiglieri ciascuna.
7–8. Sostituzione dei Consiglieri
In caso di impedimento, decesso, dimissioni o decadenza:
- Per i Consiglieri eletti nella lista del Presidente subentra il primo dei non eletti appartenente alla stessa Circoscrizione.
- Per i Consiglieri eletti nelle liste circoscrizionali subentra il primo dei non eletti della medesima Circoscrizione.
9. Nomine nella prima seduta
Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina:
- i Vice Presidenti (uno per Circoscrizione);
- il Vice Presidente Vicario;
- un Tesoriere;
- un Segretario Organizzativo;
- un Segretario Amministrativo.
10. Partecipazioni con voto consultivo
Partecipano con diritto di voto consultivo il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti Regionali ed il Coordinatore Nazionale dei Giovani.
11. Competenze del Consiglio Direttivo Nazionale
- esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- promozione delle iniziative federali;
- ammissione delle Associazioni aderenti;
- verifica della conformità degli Statuti;
- ratifica del Bilancio Consuntivo;
- predisposizione del Bilancio Preventivo;
- convocazione dell’Assemblea;
- acquisizione contributi pubblici;
- gestione generale della Federazione;
- deliberazioni su iniziative disciplinari.
12–13. Validità e decadenza
Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza dei componenti.
La mancata approvazione della Relazione morale o del Bilancio Consuntivo comporta la decadenza del Consiglio.14–17. Funzioni dei Vice Presidenti
I Vice Presidenti mantengono i rapporti con le Federate, rappresentano la Federazione su delega del Presidente e redigono relazioni in caso di non conformità.
In caso di cessazione dall’incarico, il Consiglio provvede alla sostituzione nella seduta successiva.18–21. Compiti del Tesoriere e dei Segretari
Il Tesoriere cura la redazione dei bilanci.
Il Segretario Amministrativo coordina l’organizzazione del Consiglio e le procedure elettive.
Il Segretario Organizzativo collabora con il Presidente nella gestione delle relazioni e delle attività federali.
In caso di cessazione, il Consiglio provvede alla sostituzione nella seduta successiva. -
1. L’Organo di Controllo è monocratico, viene nominato dall’Assemblea dei Soci qualora lo ritenga opportuno o per obbligo ai sensi dell’art. 30 comma 2 Codice del Terzo Settore, può essere scelto anche tra soggetti non soci tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 cc. Le modalità di scelta verranno stabilite dal Regolamento. All’Organo di Controllo così individuato si applica l’art. 2399 cc.
2. Esso vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
4. L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. L’Organo di Controllo, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, al superamento dei limiti, di cui all’art. 31 comma 1 Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti.
6. L’Organo di Controllo resta in carica sino al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni, d’impedimento o di decesso l’Assemblea dovrà provvedere nella seduta successiva, da quando abbia ricevuto notizia di tali eventi, alla sua sostituzione.
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1. Il Collegio dei Probiviri è composto da:
– 3 membri effettivi;
– 2 membri supplenti.2. Hanno mandato di quattro anni e possono essere rieletti.
3. I candidati al Collegio dei Probiviri devono essere presentati da un’Associazione che sia Federata FIDAS da almeno otto anni, presentare un curriculum vitae e dichiarare di:
– non trovarsi in condizione di incompatibilità con l’incarico;
– di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per delitti non colposi;
– aver ricoperto cariche associative elettive FIDAS per almeno otto anni.4. Possono ricorrere al Collegio dei Probiviri gli organi della Federazione e le associazioni Federate. Il giudizio emesso dal Collegio dei Probiviri è definitivo.
5. E’ inammissibile un nuovo riesame, e, quindi, un nuovo pronunciamento da parte del Collegio su di un caso per il quale si sia già espresso antecedentemente.
6. In caso di d’impedimento di un membro effettivo del Collegio, a esso subentrerà il supplente con il maggior numero di voti. In caso di parità, il più anziano d’età
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1. Costituzione e Funzioni
Tutte le Federate di una stessa Regione costituiscono il Coordinamento Regionale FIDAS, in forza della loro adesione alla FIDAS e per tutta la durata della loro permanenza nella Federazione.
Il Coordinamento Regionale si configura, all’interno dell’organizzazione FIDAS, come una struttura semplice e non pletorica, finalizzata al migliore svolgimento delle attività assegnate.
Compiti del Coordinamento Regionale:
- Rappresentare unitariamente le Federate nei confronti delle Istituzioni e Organizzazioni regionali;
- Coordinare ed armonizzare l’attività di rilevanza regionale delle Federate;
- Attuare tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi in materia trasfusionale concordati con gli Enti regionali di riferimento;
- Riportare presso le Federate gli indirizzi di politica associativa di FIDAS Nazionale e assicurarne l’applicazione.
Nello svolgimento dei propri compiti, il Coordinamento deve operare coerentemente con le finalità programmatiche e statutarie FIDAS e con le linee di politica sanitaria in materia trasfusionale.
1.1 Principi e Garanzie
Il Coordinamento Regionale promuove e garantisce:
- Il rispetto dei principi alla base del rapporto federativo;
- Il rispetto reciproco tra le Federate e la collaborazione per armonizzare le attività e diffondere uniformemente la cultura della donazione;
- Il rispetto delle competenze territoriali delle Federate;
- La più ampia collaborazione, con condivisione di normative, disposizioni e documentazione utile allo svolgimento dei compiti istituzionali;
- La costante interlocuzione e condivisione con la FIDAS Nazionale delle attività svolte.
2. Finanziamento
Il Coordinamento Regionale provvede al proprio finanziamento determinando annualmente i contributi dovuti dalle Federate, proporzionati al numero delle donazioni effettuate al 31 dicembre dell’anno solare precedente.
I contributi devono essere destinati esclusivamente alle attività e agli strumenti essenziali per il funzionamento del Coordinamento ed alle attività del Presidente Regionale, del Vicepresidente e dei Consiglieri delegati.
Spese ammesse:
- Partecipazione ad attività e/o incontri organizzati da Istituzioni o Organismi nazionali, regionali o locali relativi alla programmazione per la produzione ed il consumo di sangue ed emocomponenti;
- Partecipazione ad attività e/o incontri su tematiche del Terzo Settore;
- Partecipazione ad attività e/o incontri presso le Federate della Regione;
- Partecipazione ad attività e/o incontri organizzati dalla FIDAS Nazionale e dalla Conferenza dei Presidenti Regionali.
Il mancato versamento dei contributi annuali entro 90 giorni dalla richiesta, senza adeguata giustificazione, deve essere segnalato al Vice Presidente di Area per i provvedimenti conseguenti.
La gestione finanziaria del Coordinamento Regionale deve rispondere al principio di economicità ed essere attuata con la diligenza del buon padre di famiglia.
2.1 Attività e Strutture Integrative
Il Coordinamento Regionale, con la partecipazione di tutte le Federate che lo compongono, deve partecipare alle iniziative che rispondono ai principi di programmazione ed alle esigenze sanitarie definiti dalle Istituzioni e dagli Enti di riferimento regionali.
Il Coordinamento può inoltre predisporre, con adesione spontanea delle Federate, il finanziamento di specifiche attività aggiuntive per il perseguimento delle finalità statutarie.
Previa autorizzazione FIDAS, le Federate possono costituire, al di fuori del Coordinamento Regionale, altre strutture organizzative per rispondere a finalità contingenti non comprese nei punti 1 e 1.1 del presente articolo, purché non contrastanti con le finalità statutarie FIDAS.
3. Composizione
Il Coordinamento Regionale è costituito da tutte le Federate del territorio, rappresentate dai loro Presidenti e da un numero di Delegati proporzionale al numero di donazioni dell’anno solare precedente, sino ad un massimo di tre per Federata.
In caso di necessità, il Presidente può farsi rappresentare da un componente del proprio Consiglio Direttivo.
Le Associazioni che aderiscono alla FIDAS nel corso di un mandato sono rappresentate, per l’anno in corso, dal proprio Presidente o da un suo delegato.
Entro 90 giorni dal rinnovo delle cariche nazionali, il Coordinamento rinnova i suoi componenti ed elegge al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Il mandato regionale dura 4 anni, salvo decadenza anticipata delle cariche nazionali.
L’organizzazione del Coordinamento è disciplinata da uno Statuto ed un Regolamento conformi agli schemi approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Nelle Regioni in cui è presente un’unica Federata, questa svolge tutte le funzioni attribuite ai Coordinamenti Regionali.
4. Il Presidente Regionale
4.1 Requisiti
- Curriculum con documentata esperienza associativa e assenza di sanzioni gravi nei due mandati precedenti;
- Programma coerente con le linee programmatiche FIDAS Nazionale;
- Dichiarazione di assenza di incompatibilità e di condanne penali per delitti non colposi.
4.2 Funzioni
Il Presidente Regionale rappresenta il Coordinamento Regionale e ne ha la firma, delegabile secondo lo Statuto regionale.
- Convocare il Coordinamento almeno tre volte l’anno e presentare entro il 31 marzo relazione, rendiconto e previsioni di spesa;
- Eseguire le deliberazioni e adottare eventuali provvedimenti d’urgenza;
- Mantenere rapporti con le Istituzioni regionali competenti;
- Monitorare le attività delle Federate e attivare azioni di supporto;
- Promuovere i valori e le iniziative FIDAS a livello regionale;
- Collaborare con il Vicepresidente della Circoscrizione.
Il Presidente può essere eletto per non più di tre mandati consecutivi.
Cause di decadenza:
- Dimissioni;
- Morte;
- Mancata approvazione del rendiconto;
- Mancata approvazione della relazione annuale;
- Mancata convocazione del Coordinamento almeno tre volte l’anno;
- Sfiducia deliberata a maggioranza assoluta.
4.3 Norma transitoria
Le innovazioni normative contenute nel presente articolo entrano in vigore con l’inizio del mandato successivo alla loro approvazione.
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1. Istituzione e Finalità
È istituita la Conferenza dei Presidenti dei Coordinamenti Regionali.
Ne fanno parte i Presidenti regionali, come previsto dall’art. 12, i quali possono farsi rappresentare secondo quanto stabilito dal Regolamento della Conferenza.
La Conferenza dei Presidenti elegge al proprio interno il Coordinatore secondo le modalità previste dal Regolamento.
Scopo della Conferenza:
- Armonizzare gli interventi e le decisioni dei Presidenti regionali nel loro rapporto con l’Istituto Regione in materia di salute, con particolare riferimento alla medicina trasfusionale;
- Operare affinché accordi e decisioni presi a livello nazionale dalla FIDAS con Organi ed Enti dello Stato, nell’ambito di atti di indirizzo e coordinamento generali prescritti dalla legislazione vigente, siano attuati nel modo più uniforme possibile nelle varie Regioni;
- Svolgere funzione propositiva e consultiva nei confronti del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale, portando alla loro conoscenza problematiche che possono avere riflessi a livello nazionale;
- Elaborare lo schema-tipo di Statuto e Regolamento dei Coordinamenti Regionali e le successive modifiche, da sottoporre all’esame e all’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale al fine di verificarne la conformità al presente Statuto.
2. Regolamento
Le norme per il funzionamento della Conferenza dei Presidenti regionali sono definite da apposito Regolamento redatto dalla Conferenza stessa.
Il Consiglio Direttivo Nazionale esamina il suddetto Regolamento per accertarne la conformità alle disposizioni del presente Statuto.
3. Partecipazione del Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale partecipa alle riunioni della Conferenza.
In caso di impedimento, può delegare un componente del Consiglio Direttivo Nazionale a rappresentarlo.
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L’Assemblea può conferire cariche onorifiche su proposta motivata del Consiglio Direttivo Nazionale.
La carica di Presidente Onorario può essere conferita a coloro che abbiamo ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno due mandati. Il Presidente Onorario ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dell’Assemblea alle quali è invitato per il suo ruolo istituzionale, senza diritto di voto.
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1. Le cariche federali non comportano compensi o remunerazioni.
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1. Costituzione delle Disponibilità
Le disponibilità finanziarie della Federazione sono costituite da:
- Quote annuali delle Associazioni Federate;
- Contributi da enti pubblici e privati ed offerte volontarie;
- Valori mobiliari ed immobiliari.
2. Natura delle Quote
Le quote dei contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
3. Divieto di Distribuzione
La Federazione non può distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
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1. Requisiti per l’Adesione
Per aderire alla Federazione, le Associazioni devono aver effettuato almeno 200 donazioni nell’anno precedente.
Fanno eccezione le Regioni in cui la FIDAS non è presente: in tali casi la richiesta di adesione non è subordinata ad alcun vincolo numerico dal punto di vista donazionale.
La domanda deve essere presentata al Presidente Nazionale, corredata di:
- Copia dell’atto costitutivo;
- Copia dello Statuto e dell’eventuale Regolamento;
- Dati statistici relativi alla composizione e all’attività dell’Associazione.
2. Istruttoria della Domanda
Per l’accettazione della domanda di adesione, il Segretario Amministrativo provvede a:
- Inviare copia della domanda al Coordinamento Regionale ed alle Federate della Regione di appartenenza della richiedente, per un parere motivato non vincolante da esprimersi entro i termini richiesti;
- Predisporre un’indagine conoscitiva sull’attività della richiedente e compilare una relazione da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo Nazionale.
3. Delibera di Ammissione
Il Consiglio Direttivo Nazionale, esaminata la relazione del Segretario Amministrativo comprensiva dei pareri pervenuti, delibera sull’ammissione, tenendo presente l’opportunità di scoraggiare ogni processo di frazionamento.
4. Divieto di Frazionamento Sub-Comunale
Salvo casi del tutto eccezionali ed approvati all’unanimità dal Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il parere delle Federate della Regione di appartenenza della richiedente, è fatto divieto di iscrivere alla Federazione altre Associazioni aventi carattere sub-comunale nei Comuni ove sia già presente un’Associazione Federata.
Il Consiglio Direttivo provvede quindi alla comunicazione della delibera alla richiedente, alle Federate interessate ed al Coordinamento Regionale di appartenenza.
5. Cessazione dalla Federazione
Le Federate cessano di far parte della Federazione:
- Per scioglimento della Federata;
- Per delibera dell’Assemblea della Federata;
- Per inadempienza relativa al mancato versamento della quota federativa nazionale e/o regionale senza opportuna motivazione;
- Per inosservanza dello spirito e/o dei contenuti del presente Statuto;
- Per inadempienza a quanto previsto dal successivo art. 18.
6. Provvedimenti Disciplinari
È compito del Consiglio Direttivo Nazionale, acquisito il giudizio inappellabile del Collegio dei Probiviri, provvedere con decisione motivata in relazione alle ipotesi di cui al comma precedente contraddistinte con le lettere d) ed e).
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h3>1. Obblighi Generali
Le Associazioni Federate sono tenute:
- Al rispetto dei principi che sono alla base del rapporto federativo, sia per quanto si riferisce alle modalità di gestione, sia alle competenze territoriali nei confronti della Federazione Nazionale e del Coordinamento Regionale;
- A garantire la più ampia partecipazione e collaborazione alla Federazione Nazionale ed al Coordinamento Regionale a supporto del miglior espletamento della loro attività;
- Ad aderire in autonomia, nei limiti delle proprie possibilità istitutive ed economiche, alle iniziative promosse o sostenute dalla Federazione Nazionale e dal Coordinamento Regionale per il conseguimento degli scopi comuni;
- A sostenere, nell’ambito delle zone di competenza e delle componenti sociali in cui operano, la validità dell’unione federativa quale espressione nazionale e regionale, diffondendone principi, denominazione ed evidenziando il logo “FIDAS” sia nella documentazione sia in tutte le attività di promozione e propaganda.
2. Deposito Documentazione e Comunicazioni
Le Associazioni devono depositare presso la Segreteria Amministrativa Nazionale e presso il Coordinamento Regionale copia del proprio Statuto e Regolamento.
Devono inoltre comunicare, entro 30 giorni dalla loro approvazione, ogni eventuale modifica di tali documenti per i necessari accertamenti sulla compatibilità con le norme nazionali e regionali, con particolare riferimento ai principi di democraticità e alle modalità elettive.
Le Associazioni sono altresì tenute a trasmettere alla Federazione Nazionale ed al Coordinamento Regionale i verbali delle Assemblee relative al rinnovo delle cariche sociali e l’elenco degli eletti.
3. Iniziative di Particolare Rilevanza
Ogni iniziativa delle Federate di particolare rilevanza, o i cui effetti siano suscettibili di eco nazionale o regionale, o comunque di diffusione in ambiti territoriali più ampi, deve essere programmata di concerto con il Consiglio Direttivo Nazionale e con il Coordinamento Regionale.
4. Progetti Condivisi
Due o più Federate della stessa Regione o di Regioni diverse possono condividere in autonomia specifici progetti, purché non in contrasto con il presente Statuto, concordando modalità di progettazione, realizzazione e partecipazione alla spesa.
5. Trasmissione Dati Statistici
Le Federate sono impegnate a trasmettere periodicamente, entro i termini stabiliti, alla Federazione Nazionale ed al Coordinamento Regionale dati statistici generali e comuni, necessari alla compilazione delle statistiche nazionali e regionali.
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1. Obblighi Generali
I Coordinamenti Regionali sono tenuti:
- Al rispetto dei principi che sono alla base del rapporto federativo e al rispetto delle Federate e delle loro competenze territoriali;
- A garantire la più ampia collaborazione alle Federate e alla Federazione Nazionale, trasmettendo loro le disposizioni normative regionali ed ogni ulteriore informazione e documentazione utile al migliore svolgimento dei compiti istituzionali;
- A trasmettere alla Segreteria Organizzativa Nazionale quanto previsto dall’articolo 10 del Regolamento Nazionale.
2. Deposito Statuto e Regolamento
I Coordinamenti Regionali devono depositare presso la Segreteria Nazionale copia del proprio Statuto e Regolamento.
Devono inoltre comunicare, entro 30 giorni dalla loro approvazione, ogni eventuale modifica di tali documenti per la verifica della loro compatibilità con le norme nazionali, con particolare riferimento ai principi di democraticità e alle modalità elettive.
3. Comunicazione Verbali ed Eletti
I Coordinamenti Regionali devono inviare alla Segreteria Nazionale ed al Coordinatore della Conferenza dei Presidenti Regionali i verbali delle Assemblee relative al rinnovo delle cariche sociali e l’elenco degli eletti.
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1. Deliberazione
Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall’Assemblea convocata in Seduta Straordinaria.
2. Validità dell’Assemblea e della Delibera
L’Assemblea è valida, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno i tre quarti dei voti accertati e attribuiti alle Federate in occasione della verifica dei poteri nell’ultima Assemblea Ordinaria.
La deliberazione di scioglimento è valida se ottiene il voto favorevole dei delegati che rappresentino almeno i tre quarti dei voti accertati e attribuiti alle Federate in occasione della verifica dei poteri nell’ultima Assemblea Ordinaria.
3. Nomina dei Liquidatori
In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.
4. Devoluzione del Patrimonio
In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio è devoluto ad altre associazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l’Organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.
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1. Incompatibilità delle Cariche
Sono incompatibili fra loro le cariche di:
- Presidente Regionale;
- Membro del Consiglio Direttivo Nazionale;
- Membro dell’Organo di Controllo Nazionale;
- Membro del Collegio dei Probiviri Nazionale.
2. Conflitto di Interesse
Qualsiasi attività di chi ricopre cariche associative e/o federative deve essere sempre condotta in assenza di conflitto di interesse con la Federazione e/o con le Associazioni Federate.
È fatto espresso obbligo di informare preventivamente, in relazione alla carica rivestita, la Federata di appartenenza, il Coordinamento Regionale o il Consiglio Direttivo Nazionale di eventuali situazioni di conflitto di interesse che possano comportare un vantaggio personale o arrecare danno alla FIDAS.
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1. Il presente Statuto è integrato da un Regolamento d’attuazione. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento, è fatto espresso richiamo alle norme di legge vigenti
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