Decreto 5 novembre 1996

Indicazioni per l'istituzione del registro del sangue e del plasma in cascuna regione e provincia autonoma.


IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 4 maggio 1990, n° 107 "disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati", ed in particolare l'art.1, comma 7, che autorizza il ministero della Sanità a fissare le indicazioni per l'istituzione del registro del sangue in ciascuna regione e provincia autonoma;

Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 1991 "indicazioni per l'istituzione del registro del sangue in ciascuna regione e provincia autonoma";

Sentito il parere della commissione nazionale per il servizio trasfusionale, costituita ai sensi della art. 12 della predetta legge 107/1990, che nella seduta del 4 Marzo 1996 ha approvato le modifiche alla scheda del registro nazionale e regionale sangue e plasma;
Sentita la conferenza Stato- Regioni;

Ritenuta la necessità di aggiornare il decreto ministeriale del 18 giugno 1991;

Vista la legge 13 marzo 1958 n° 296;

DECRETA


Art. 1


1. Il registro del sangue è un sistema informativo stabile per la conoscenza di dati relativi alla raccolta e alla distribuzione del sangue umano e alle informazioni sul complesso delle attività svolte dai servizi e centri di cui agli art. 5 e 6 della legge 107/1990.

2. Il registro si basa su un questionario che viene compilato dal responsabile di ogni servizio o centro annualmente. esso va trasmesso alle regioni entro il 28 febbraio successivo all'anno cui si riferisce.

3. il questionario è composto da due sezioni: la prima attiene al movimento del sangue e suoi derivati; la seconda riguarda informazioni sulla organizzazione dei servizi e dei centri. Esso va trasmesso dalle regioni all'istituto superiore di sanità e al ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale - commissione nazionale per il servizio trasfusionale entro il trentesimo giorno successivo a quello indicato al comma 2. Le regioni e province autonome possono, per le proprie finalità programmatorie, anche al fine di realizzare sistemi di accreditamento e di controllo della qualità, dotarsi di un registro sangue che oltre alle informazioni fornite nelle due sezioni, preveda ulteriori specifiche schede informative.

4. L' istituto superiore della sanità, con i dati raccolti dal registro, prepara annualmente un rapporto che trasmette entro il 30 giugno delle stesso anno al Ministero della sanità.

5. L'istituto diffonde i dati inerenti la pratica trasfusionale secondo le direttive del ministero della sanità.


Art. 2


1. Il questionario è soggetto a modifiche ed integrazioni tenendo conto anche delle osservazioni e proposte delle regioni e province autonome.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 novembre 1996                                                                                                               Il ministro: Bindi.