Decreto 5
novembre 1996
Indicazioni per
l'istituzione del registro del sangue e del plasma in cascuna regione e
provincia autonoma.
IL MINISTRO DELLA
SANITA'
Vista la legge 4 maggio 1990, n° 107
"disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai
suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati", ed in particolare
l'art.1, comma 7, che autorizza il ministero della Sanità a fissare le
indicazioni per l'istituzione del registro del sangue in ciascuna regione
e provincia autonoma;
Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 1991 "indicazioni per
l'istituzione del registro del sangue in ciascuna regione e provincia
autonoma";
Sentito il parere della commissione nazionale per il servizio
trasfusionale, costituita ai sensi della art. 12 della predetta legge
107/1990, che nella seduta del 4 Marzo 1996 ha approvato le modifiche alla
scheda del registro nazionale e regionale sangue e plasma;
Sentita la conferenza Stato- Regioni;
Ritenuta la necessità di aggiornare il decreto ministeriale del 18 giugno
1991;
Vista la legge 13 marzo 1958 n° 296;
DECRETA
Art. 1
1. Il registro del sangue è un
sistema informativo stabile per la conoscenza di dati relativi alla
raccolta e alla distribuzione del sangue umano e alle informazioni sul
complesso delle attività svolte dai servizi e centri di cui agli art. 5 e
6 della legge 107/1990.
2. Il registro si basa su un questionario che viene compilato dal
responsabile di ogni servizio o centro annualmente. esso va trasmesso alle
regioni entro il 28 febbraio successivo all'anno cui si riferisce.
3. il questionario è composto da due sezioni: la prima attiene al
movimento del sangue e suoi derivati; la seconda riguarda informazioni
sulla organizzazione dei servizi e dei centri. Esso va trasmesso dalle
regioni all'istituto superiore di sanità e al ministero della sanità -
Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale -
commissione nazionale per il servizio trasfusionale entro il trentesimo
giorno successivo a quello indicato al comma 2. Le regioni e province
autonome possono, per le proprie finalità programmatorie, anche al fine di
realizzare sistemi di accreditamento e di controllo della qualità, dotarsi
di un registro sangue che oltre alle informazioni fornite nelle due
sezioni, preveda ulteriori specifiche schede informative.
4. L' istituto superiore della sanità, con i dati raccolti dal registro,
prepara annualmente un rapporto che trasmette entro il 30 giugno delle
stesso anno al Ministero della sanità.
5. L'istituto diffonde i dati inerenti la pratica trasfusionale secondo le
direttive del ministero della sanità.
Art. 2
1. Il questionario è soggetto a
modifiche ed integrazioni tenendo conto anche delle osservazioni e
proposte delle regioni e province autonome.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 3 novembre
1996
Il ministro: Bindi. |