DECRETO 5
novembre 1996
Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli
emocomponenti
tra Servizi sanitari pubblici e privati, uniforme per tutto il territorio
nazionale
IL MINISTRO DELLA
SANITĀ
VISTO l'art. 4, comma 1, n. 6); l'art. 6,
primo comma, lettera C) a l'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
VISTA la legge 4 maggio 1990, n. 107
concernente la "Disciplina per le attivitā trasfusionali relative al
sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati"
e i decreti ministeriali attuativi;
VISTO in particolare l'art. 1, comma 6,
della predetta legge n. 107 del 1990;
VISTO il proprio decreto 18 settembre
1991 con il quale č stato determinato il "prezzo unitario di cessione
delle unitā di sangue tra servizi sanitari, uniforme per tutto il
territorio nazionale";
VISTO il proprio decreto 22 novembre
1993, con il quale il prezzo unitario č stato aggiornato;
RITENUTO che occorre provvedere ad un
ulteriore aggiornamento;
SENTITA la Commissione Nazionale per il
Servizio Trasfusionale che, nella seduta del 2 maggio 1996 ha proposto di
aggiornare il precitato prezzo di cessione delle unitā di sangue,
incrementando le singole tariffe stabilite con il decreto 22 novembre 1993
dell'aumento percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera
collettivitā nazionale calcolato dall'ISTAT per gli anni 1993, 1994 e
1995, nella misura del 14%; e di dover aggiornare in particolare la
tariffa relativa a: "costi per il personale e l'assicurazione R.C.",
all'interno della voce: "Costi per l'attivitā di raccolta" allegato B del
D.M. 22/11/93) della quota ulteriore del 7%, tenuto anche conto di quanto
disposto per i lavoratori autonomi, dall'art. 2 della legge 8/8/1995, n.
335;
VISTO l'art 3 del decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 266;
SENTITA la Conferenza Stato Regioni;
DECRETA:
Art. 1
1. II prezzo unitario di cessione del
sangue e degli emocomponenti tra Servizi Sanitari pubblici e privati,
uniforme per tutto il territorio nazionale, viene, in via transitoria,
adeguato sulla base di una rivalutazione dei costi di cui agli allegati A
B C D del DM 22/11/93 pari all'aumento percentuale dell'indice dei prezzi
al consumo per l'intera collettivitā nazionale calcolato dall'ISTAT per
gli anni 1993, 1994 e 1995 nella misura del 14%, nonchč sulla base di un
aggiornamento della valutazione relativa ai costi per il personale e
l'assicurazione R.C. all'interno della voce: "Costi per l'attivitā di
raccolta", di cui all'allegato B del citato D.M. 22/11/93, per
un'ulteriore quota del 7%.
Art. 2
1. Il prezzo complessivo per le unitā di
sangue intero in sacca multipla, con soluzione additiva di 450 ml +/- 10%,
e classificata č pari a L. 190.730 (costi associativi L. 26.220 + costi
raccolta L. 71.030 + costi esecuzione controlli L. 93.480).
Art. 3
1. Il prezzo unitario per gli
emocomponenti, uniforme su tutto il territorio nazionale, viene definito
nella seguente tabella:
Emocomponenti |
Prezzo |
a) Concentrato eritrocitario (280
ml +/- 20%) |
190.730 |
b) Plasma fresco congelato
(congelato entro sei ore dal prelievo) (205 ml +/- 20%) |
28.500 |
c) unitā di plasma da aferesi
(non inferiore a 500 ml) |
171.000 |
d) Concentrato piastrinico da
singola unitā
(0,6 x 10 elevato alla 11° potenza piastrine) |
31.920 |
e) Concentrato piastrinico o
leucocitario da aferesi
(3,5 x 10 elevato alla 11° potenza piastrine)
(1 x 10 elevato alla 10° potenza leueociti) |
798.000 |
f) Concentrato piastrinico da
plasma-piastrino-aferesi
(1,8 x 10 elevato alla 11° potenza piastrine) |
285.000 |
g) Crioprecipitato
(contenuto minimo di fattore VIII pari a 100 UI) |
51.300 |
h) Procedura di autotrasfusione
mediante predeposito e per singola unitā |
114.000 |
Maggiorazioni |
a) Rimozione del buffy-coat per
unitā |
6.840 |
b) Deleucocitazione mediante
filtrazioni
(per ogni filtro impiegato) |
79.800 |
c) Procedura completa
congelamento/scongelamento cellule (eritrociti o piastrine) |
399.000 |
d) Lavaggio cellule manuale |
57.000 |
e) Lavaggio cellule con
separatore |
114.000 |
f) Irradiazione |
68.400 |
Art. 4
Ai sensi dell'art. 1, comma 4. Della
legge 4 maggio 1990 n. 107, la cessione del sangue ed emoecomponenti ai
pazienti č gratuita.
I prezzi del presente decreto riguardano la cessione d sangue ed
emocomponenti tra servizi sanitari
I1 presente decreto sarā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 5 novembre 1996
Il Ministro: Bindi |