Decreto legge 29
novembre 1993 n°480
Modifica
dell'articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990 n° 107,
concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al
sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di
plasmaderivati.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articolo 77 e
87 della costituzione;
Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di prevedere, in attesa del
riordino del settore ed al fine di tutelare la salute pubblica, una
disciplina transitoria dei requisiti per la produzione di emoderivati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 novembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del consiglio dei ministri e del
ministro della Sanità;
EMANA
il seguente decreto legge:
ART. 1
1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1990, n° 107, è
sostituito dal seguente:
<< 3. i centri di frazionamento di emoderIvati devono essere dotati di
adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere uno
stabilimento di frazionamento e di produzione sul territorio nazionale
ed essere in grado di produrre almeno albumina, immunoglobuline di
terza generazione e concentrati dei fattori della coagulazione secondo
le più moderne conoscenza relative alla sicurezza trasfusionale del
paziente ricevente.>>
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto si provvede al riordino della
materia.
ART. 2
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, il 29 novembre 1993.
SCALFARO
Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Garavaglia, Ministro della Sanità.
Visto, il guardasigilli: Cosso.
|