Decreto legge 29 novembre 1993 n°480

Modifica dell'articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990 n° 107, concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articolo 77 e 87 della costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere, in attesa del riordino del settore ed al fine di tutelare la salute pubblica, una disciplina transitoria dei requisiti per la produzione di emoderivati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del consiglio dei ministri e del ministro della Sanità;

EMANA
il seguente decreto legge:

ART. 1


1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1990, n° 107, è sostituito dal seguente:
<< 3. i centri di frazionamento di emoderIvati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere uno stabilimento di frazionamento e di produzione sul territorio nazionale ed essere in grado di produrre almeno albumina, immunoglobuline di terza generazione e concentrati dei fattori della coagulazione secondo le più moderne conoscenza relative alla sicurezza trasfusionale del paziente ricevente.>>

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede al riordino della materia.

ART. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, il 29 novembre 1993.

SCALFARO
Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Garavaglia, Ministro della Sanità.
Visto, il guardasigilli: Cosso.