LEGGE 25 febbraio,1992, n. 210.
Indennizzo a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati.
La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Chiunque abbia riportato, a causa di
vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità
sanitaria italiana, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una
menomazione permanente della integrità psico-fisica. ha diritto ad un
indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti
dalla presente legge.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta
anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a
seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati. nonché‚ agli
operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano
riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a
infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati
provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
3. I benefici di cui alla presente legge
spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da
epatiti post-trasfusionali.
4. I benefici di cui alla presente legge
spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito
ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al
comma 1: alle persone che. per motivi di lavoro o per incarico del
loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano
sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino
necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie
ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non
obbligatorie.
Art.2
1. L'indennizzo di cui all'articolo 1,
comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella
misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n.
177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n.
111.
2. L'indennizzo di cui al comma 1,
integrato dall'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ha decorrenza dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda.
3.Qualora a causa delle vaccinazioni o
delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte,
spetta, in sostituzione dell'indennizzo di cui al comma 1, un assegno
una tantum nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti a
carico, nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni
inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni
inabili al lavoro.
4.Persona sia deceduta in età minore,
l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
Art. 3
1. I soggetti interessati ad ottenere
l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano
domanda al Ministro della sanità entro
il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci
anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in
cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente
diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.
2. Alla domanda è allegata la
documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati
relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla
vaccinazione e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è
derivata la menomazione permanente del soggetto.
3. Per le infezioni da HIV la domanda
deve essere corredata da una documentazione comprovante la data di
effettuazione della trasfusione o della somministrazione di
emoderivati con l'indicazione dei dati relativi all'evento
trasfusionale o all'emoderivato nonché‚ la data dell'avvenuta
infezione da HIV.
4. Alla domanda di indennizzo ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, è allegata la documentazione comprovante: la
data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni
cliniche conseguenti alla vaccinazione e il decesso. Per le infezioni
da HIV alla domanda è allegata la documentazione comprovante la data
di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di
emoderivati con l'indicazione dei dati relativi all'evento
trasfusionale o all'emoderivato, nonché‚ la data dell'avvenuto
decesso.
5. Il medico che effettua la
vaccinazione di cui all'articolo 1 compila una scheda informativa
dalla quale risultino gli eventuali effetti collaterali derivanti
dalle vaccinazioni stesse.
6. Il medico che effettua trasfusioni o
somministra emoderivati compila una scheda informativa dei dati
relativi alla trasfusione o alla somministrazione.
7. Per coloro che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, hanno già subito la
menomazione prevista dall'articolo 1, il
termine di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.
Art. 4
1. Il giudizio sanitario sull nesso
causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di
emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di
attività di servizio e la menomazione dell'integrità psicofisica o la
morte è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui
all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. La commissione medico-ospedaliera
redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio
diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate.
3. La commissione medico-ospedaliera
esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le
lesioni e la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di
emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di
attività di servizio.
4. Nel verbale è espresso il giudizio di
classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A
annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834.
Art. 5
1. Avverso il giudizio della commissione
di cui all'articolo 4, è ammesso ricorso al Ministro della sanità. Il
ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena
conoscenza del giudizio stesso.
2. Entro tre mesi dalla presentazione
del ricorso, il Ministro della sanità, sentito l'ufficio medico-
legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al
ricorrente entro trenta giorni.
3. E' facoltà del ricorrente esperire
l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla
comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla
scadenza del termine previsto per la comunicazione.
Art. 6
1. Nel caso di aggravamento delle
infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di
revisione al Ministro della sanità entro sei mesi dalla data di
conoscenza dell'evento.
2. Per il giudizio sull'aggravamento si
osserva la procedura di cui agli articoli 3 e 4.
Art. 7
1. Ai fini della prevenzione delle
complicanze causate da vaccinazioni, le unità sanitarie locali
predispongono e attuano, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, progetti di informazione rivolti alla
popolazione e in particolare ai donatori e ai soggetti riceventi
materiali biologici umani, alle persone da vaccinare e alle persone a
contatto.
2. I progetti di cui al comma 1
assicurano una corretta informazione sull'uso dei vaccini, sui
possibili rischi e compIicanze, sui metodi di prevenzione e sono
prioritariamente rivolti ai genitori, alle scuole ed alle comunità in
genere.
3. Le regioni, attraverso le unità
sanitarie locali, curano la raccolta dei dati conoscitivi sulle
complicanze da vaccino, anche al fine di
adeguare a tali dati i progetti di informazione e i metodi di
prevenzione.
Art. 8
1. Gli indennizzi previsti dalla
presente legge sono corrisposti dal Ministero della sanità.
2. All'onere derivante dall'applicazione
della presente legge, valutato in lire 19 miliardi per l'anno 1992 e
in lire 10 miliardi a decorrere dal 1993, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4550 dello stato di
previsione del Ministero della sanità per l'anno 1992 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 25 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli:
MARTELLI
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