ORDINANZA
22 novembre 2000
Non idoneità alla donazione di sangue di coloro che hanno soggiornato per oltre sei mesi nel
Regno Unito nel periodo dal 1980 al 1996.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente la disciplina per le attivita' trasfusionali
relative al sangue umano ed i suoi componenti;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 gennaio 1991, recante
"Protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue ed emocomponenti",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 1991;
Considerata la situazione di potenziale pericolo per la salute pubblica determinatasi nei Paesi
dell'Unione europea in relazione ai casi di encefalopatia spongiforme bovina;
Considerato che, ancorche' non sia stata accertata alcuna diretta correlazione fra donazione di
sangue ed infezione da agenti infettanti connessi alla nuova variante di malattia di
Creutzfeldt-Jakob (CJD), in alcuni Paesi dell'Unione sono state adottate, in via prudenziale,
iniziative volte ad escludere dalla donazione di sangue o di emocomponenti coloro che negli anni
dal 1980 al 1996 hanno soggiornato nel Regno Unito per un periodo di tempo superiore a sei mesi;
Considerato che la questione e' all'esame dei competenti organi tecnici dell'Unione;
Ritenuta l'opportunita' di dichiarare, in via meramente cautelativa ed in attesa delle decisioni
che assumeranno in materia gli organi dell'Unione, coloro che hanno soggiornato, negli anni
dal 1980 al 1996, nel Regno Unito per un periodo di tempo di oltre sei mesi non idonei alla
donazione di sangue o di emocomponenti;
Ordina:
Art. 1.
1. Coloro che, negli anni dal 1980 al 1996, hanno soggiornato nel Regno Unito per un periodo di
tempo di oltre sei mesi sono da considerare non idonei alla donazione di sangue o di
emocomponenti, ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato 2 del decreto del Ministro della
sanità
15 gennaio 1991, recante "Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue
ed emocomponenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 1991.
2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2000
Il Ministro: Veronesi
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