DECRETO 21 marzo 2001
Regolamento recante norme
per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale. (GU
n. 190 del 17-8-2001)
Testo in vigore dal:
1-9-2001
IL
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 3,
commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000 con il quale e'
stato istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della predetta legge
n. 662 del 1996, l'organismo di controllo sugli enti non commerciali e
sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale denominato Agenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
Visto, in particolare,
l'articolo 3, comma 192-bis, della citata legge n. 662 del 1996, il quale
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale
e per la solidarietà sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede,
l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti ed i
relativi compensi, i poteri e le modalità di finanziamento del predetto
organismo di controllo; visto l'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n.
133; visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato,
le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 10 febbraio
2001;
Udito il parere n.
205/2000 del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;
Ritenuto di non poter
accogliere completamente le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato
nel predetto parere n. 205/2000 per le seguenti considerazioni:
quanto all'esercizio
potere sanzionatorio, attesa la non tassatività della indicazione
contenuta nel comma 191 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996,
appare preferibile limitare l'intervento dell'Agenzia nella fase
dell'accertamento, mantenendo in un unico soggetto la potestà di irrogare
le sanzioni previste dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 460 del
1997;
quanto alla riduzione
dei componenti e alla previsione di un più rigido regime di
incompatibilità, l'Agenzia, nel vigente quadro normativo, non può essere
totalmente assimilata alle Autorità indipendenti e, d'altra parte, dette
previsioni comporterebbero uno status del componente dell'Agenzia non
pienamente aderente al disegno legislativo ed alle risorse finanziarie
previste per l'Agenzia stessa;
quanto alla fissazione
nel regolamento dei compensi dei componenti, appare preferibile, anche in
considerazione di possibili variazioni nel tempo, fissare a livello
normativo le modalità e le garanzie procedimentali di tale fissazione e
rimettere questa determinazione ad un decreto de Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica in analogia a quanto
già disposto in precedenti provvedimenti;
Sulla proposta del
Ministro delle finanze, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
e del Ministro per la solidarietà sociale;
Adotta il seguente
regolamento:
Art.
1 Sede dell'Agenzia
1. L'organismo di
controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 26 settembre 2000, denominato Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e di seguito designata
"Agenzia", ha sede in Milano.
Art. 2 Vigilanza
1. L'Agenzia opera sotto
la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per sua delega
del Ministro per la solidarietà sociale, e del Ministro delle finanze.
2. Entro il 1° marzo di
ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri una
relazione sull'attività svolta l'anno precedente. Tale relazione e'
presentata al Parlamento entro il 30 marzo.
Art.
3 Attribuzioni
1. Nell'esercizio delle
attribuzioni di cui all'articolo 3, commi 191 e 192 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, l'Agenzia:
a) nell'ambito della
normativa vigente, esercita i poteri di indirizzo, promozione, vigilanza e
ispezione per la uniforme e corretta osservanza della disciplina
legislativa e regolamentare per quanto concerne le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali,
di seguito denominati "organizzazioni, terzo settore e enti";
b) formula osservazioni
e proposte in ordine alla normativa delle organizzazioni, del terzo
settore e degli enti;
c) promuove iniziative
di studio e ricerca delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti
in Italia e all'estero;
d) promuove campagne
per lo sviluppo e la conoscenza delle organizzazioni, del terzo settore e
degli enti in Italia, al fine di promuoverne e diffonderne la conoscenza e
di valorizzarne il suo ruolo di promozione civile e sociale;
e) promuove azioni di
qualificazione degli standard in materia di formazione e di aggiornamento
per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni, del terzo settore
e degli enti;
f) cura la raccolta,
l'aggiornamento ed il monitoraggio dei dati e documenti delle
organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia;
g) promuove scambi di
conoscenza e forme di collaborazione fra realtà italiane delle
organizzazioni, del terzo settore e degli enti con analoghe realtà
all'estero;
h) segnala alle
autorità competenti i casi nei quali norme di legge o di regolamento
determinano distorsioni nell'attività delle organizzazioni, del terzo
settore e degli enti, formulando proposte di indirizzo ed interpretazione;
i) vigila sull'attività
di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica, anche
attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione svolta dalle
organizzazioni, dal terzo settore e dagli enti, allo scopo di assicurare
la tutela da abusi e le pari opportunità di accesso ai mezzi di
finanziamento;
j) elabora proposte
sull'organizzazione dell'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, tenendo conto dei criteri
di iscrizione ai registri degli organismi di volontariato e delle
cooperative sociali previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e dei
criteri che presiedono al riconoscimento delle organizzazioni non
governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;
k) nei casi di
scioglimento degli enti o organizzazioni, rende parere vincolante sulla
devoluzione del loro patrimonio ai sensi, rispettivamente, degli articoli
10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
e 111, comma 4-quinquies, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e 4, settimo comma, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatte salve le normative
relative a specifiche organizzazioni ed enti. Detto parere deve essere
comunicato, contestualmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ai Ministeri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la
solidarietà sociale;
l) collabora nella
uniforme applicazione delle norme tributarie, formulando al Ministero
delle finanze proposte su fattispecie concrete o astratte riguardanti il
regime fiscale delle organizzazioni, terzo settore e enti;
m) promuove iniziative
di collaborazione, di integrazione e di confronto fra la pubblica
amministrazione, con particolare riferimento agli enti locali, e le realtà
delle organizzazioni e degli enti.
Art.4 Relazioni con le pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche
amministrazioni interessate possono sottoporre al parere dell'Agenzia gli
atti amministrativi di propria competenza riguardanti le organizzazioni,
il terzo settore e gli enti.
2. Le amministrazioni
statali sono tenute a richiedere preventivamente il parere dell'Agenzia in
relazione a:
a) iniziative
legislative e di rilevanza generale riguardanti la promozione,
l'organizzazione e l'attività delle organizzazioni, del terzo settore e
degli enti;
b) individuazione delle
categorie delle organizzazioni, del terzo
settore e degli enti cui
destinare contributi pubblici;
c) organizzazione
dell'anagrafe unica delle ONLUS, di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
d) tenuta dei registri
e degli albi delle cooperative sociali previsti dalla legge 8 novembre
1991, n. 381;
e) riconoscimento delle
organizzazioni non governative ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.
49;
f) decadenza totale o
parziale delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460.
3. Decorsi trenta giorni
dalla richiesta dei pareri di cui al comma
2, le amministrazioni
interessate procedono autonomamente. Ove sia necessaria una istruttoria
più approfondita l'Agenzia può concordare un termine maggiore.
Art.
5 Poteri dell'Agenzia
1. Per l'esercizio delle
proprie funzioni l'Agenzia:
a) corrisponde con
tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto pubblico,
instaurando con essi forme di collaborazione utili ai fini
dell'indirizzo, della promozione, della conoscenza e del controllo delle
organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia;
b) promuove indagini
conoscitive di natura generale nei settori operativi delle organizzazioni,
del terzo settore e degli enti;
c) consulta, in via
periodica, le associazioni rappresentative degli interessi di settore
delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti riconosciute come
parti sociali dal Governo;
d) può assumere le
seguenti iniziative utili ai fini dell'istruttoria della propria
attività consultiva, di indirizzo e controllo:
1) invitare i
rappresentanti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti a
comparire per fornire dati e notizie;
2) inviare ai
rappresentanti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti
questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a
restituirli compilati e firmati;
3) richiedere alle
pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, a società ed imprenditori
commerciali (ai soggetti titolari di partita IVA) la comunicazione di dati
e notizie ovvero la trasmissione di atti e documenti relativi a
organizzazioni, terzo settore ed enti indicati singolarmente o per
categorie;
4) richiedere copia o
estratti di atti e documenti riguardanti organizzazioni, terzo settore ed
enti depositati presso i notai, gli uffici del territorio e gli altri
pubblici ufficiali; le copie e gli estratti degli atti e documenti,
formati e conservati dalle pubbliche amministrazioni devono essere
rilasciati gratuitamente;
e) richiede ai
competenti organi dell'Amministrazione finanziaria di eseguire specifici
controlli al fine di verificare i presupposti soggettivi ed oggettivi
delle agevolazioni tributarie usufruite o invocate da singoli enti e
associazioni, anche sulla base degli elementi comunque in suo possesso;
f) comunica agli organi
competenti, per l'adozione di provvedimenti conseguenziali, le violazioni
e anomalie riscontrate in occasione dello svolgimento della propria
attività di controllo; trasmette all'ufficio delle entrate competente il
processo verbale delle violazioni constatate, anche ai fini
dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
g) inoltra specifiche
richieste di dati, notizie e documenti alle
organizzazioni, al terzo
settore ed agli enti ovvero alle pubbliche
amministrazioni, agli
enti pubblici, a società ed imprenditori
commerciali (ai soggetti
titolari di partita IVA) per assicurare la
tutela da abusi
nell'attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede
pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione.
Art. 6 Composizione
dell'Agenzia
1. L'Agenzia e' un
organo collegiale costituito dal presidente e da dieci componenti,
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui tre
nominati su proposta, rispettivamente del Ministro delle finanze, del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per la
solidarietà sociale e uno nominato su proposta della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
2. Il presidente e'
scelto tra persone di notoria indipendenza, che abbiano ricoperto
incarichi istituzionali di responsabilità e rilievo. I dieci componenti
sono scelti tra persone alle quali siano riconosciute elevate competenze
ed esperienza professionale nelle discipline economico-finanziarie o nel
settore di attività degli enti ed organizzazioni controllati. A pena di
decadenza essi non possono avere interessi diretti o stabilmente collegati
negli enti e organizzazioni soggetti al controllo dell'Agenzia.
3. Tutti i componenti
durano in carica cinque anni e non possono
essere confermati.
Art.
7 Norme di funzionamento
1. L'Agenzia e'
convocata dal presidente, quando lo ritiene opportuno ovvero su richiesta
di almeno quattro componenti. Il presidente ne stabilisce
l'ordine del giorno,
designa i relatori e dirige i lavori. Ogni componente può richiedere al
presidente la convocazione dell'Agenzia indicandone le ragioni. Almeno
quattro componenti possono chiedere l'inserimento di punti specifici
all'ordine del giorno. Il presidente, previa verifica di conformità, li
inserisce nella prima seduta utile.
2. Per la validità delle
deliberazioni dell'Agenzia e' necessaria la presenza del presidente e di
un numero di componenti non inferiore a quattro. Le deliberazioni sono
adottate a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti prevale il
voto del presidente.
3. La pubblicità degli
atti dell'Agenzia e' assicurata attraverso un apposito bollettino ed anche
con modalità telematiche.
4. L'Agenzia adotta, a
maggioranza assoluta dei membri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
a), il regolamento interno recante le norme di organizzazione e
funzionamento.
Art. 8 Indennità
di funzione per il presidente e per i componenti dell'Agenzia
1. Al presidente e a
ciascuno degli altri componenti dell'Agenzia compete una indennità di
funzione il cui importo e' determinato con decreto de Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze e del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art.
9 Ufficio di segreteria
1. L'Agenzia, in sede di
prima applicazione, si avvale di un numero non superiore a quindici unità
di personale messe a disposizione dal comune di Milano, nonché di un
contingente non superiore a venti unità di personale di cui un numero non
superiore a dieci provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dal Ministero delle finanze, dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, e un numero non superiore a dieci
provenienti da altre amministrazioni pubbliche e dagli enti locali,
collocati in posizione di comando, fuori ruolo o altra equipollente
secondo i rispettivi ordinamenti, nelle forme previste dalla normativa
vigente. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento
economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza
ed i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti.
Agli oneri accessori provvede l'Agenzia con i propri fondi.
Art.
10 Disposizioni finanziarie
1. Le entrate
dell'Agenzia sono costituite da:
a) stanziamenti a
carico dello Stato stabiliti con legge;
b) somme derivanti da
contributi da parte di enti pubblici;
c) somme derivanti da
convenzioni con soggetti pubblici e privati;
d) somme derivanti da
altre, eventuali entrate.
2. L'Agenzia, con
delibera da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro della
solidarietà sociale, e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
stabilisce le norme concernenti i bilanci, i rendiconti e la gestione
delle spese, nel rispetto dei principi delle leggi di contabilità.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Amato, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Turco, Del Ministro delle
finanze
Salvi, Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
Turco, Ministro
per la solidarietà sociale
Visto, il Guardasigilli:
Fassino
Registrato alla Corte
dei conti il 19 luglio 2001
Ministeri
istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 11, foglio
n. 20
Roma, 21 marzo 2001
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