DECRETO 12 giugno
1991.
Disposizioni
sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi
derivati, per uso terapeutico, prorilattico e diagnostico.
IL MINISTRO DELLA
SANITA'
Visti gli articoli 4, comma 1, punto
6, e l'art. 6, primo comma, lettera c), della legge 23 dicembre
1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 4 maggio 1990, n.
107, recante la <<Disciplina per le attività trasfusionali
relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione
di plasmaderivati>>;
Visto in particolare l'art. 15,
comma 1 e 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, che autorizza il
Ministro della sanità a fissare le modalità per l'importazione ed
esportazione del sangue umano conservato e dei suoi derivati;
Visto il decreto ministeriale 27
dicembre 1990, che stabilisce le <<caratteristiche e modalità per
le donazioni del sangue ed emoderivati>>;
Sentito il parere della Commissione
nazionale per il servizio trasfusionale, di cui all'art. 12 della
legge 4 maggio 1990, n. 107, nominata con decreto del Ministro
della sanità il 26 giugno 1990;
Vista la legge 13 marzo 1958. n.
296;
Decreta:
Art. 1
1. L'importazione di sangue umano.
Emocomponenti, plasma, plasmaderivati ad uno stato intermedio di
lavorazione, per uso terapeutico. profilattico e diagnostico,
viene autorizzata di volta in volta dal Ministero della sanità.
anche in relazione allo stato di avanzamento del piano di
incremento produttivo di plasma nazionale.
2. Il Ministero della sanità
consente l'importazione dei suddetti prodotti dopo aver accertato
l'origine del sangue o del plasma e dopo aver acquisito da parte
delle autorità sanitarie e dei produttori dei Paesi esportatori le
garanzie necessarie e i dettagli delle metodiche utilizzate per
assicurare la protezione dei donatori e dei riceventi.
3. L'autorizzazione è altresì
concessa a condizione che il richiedente sia in grado di eseguire
sul prodotto importato i controlli previsti dalla Farmacopea
ufficiale. stabiliti con appositi provvedimenti del Ministero
della sanità e raccomandati da norme internazionali e possa
assicurare in qualsiasi momento e per qualsiasi evenienza la
documentazione relativa alla selezione dei donatori.
4. I requisiti cui debbono
corrispondere le importazioni di plasma e di plasmaderivati sono
fissati almeno con cadenza annuale su proposta del Consiglio
superiore di sanità, sentite la Commissione nazionale per il
servizio trasfusionale e la Commissione nazionale AIDS, tenendo
conto delle acquisizioni scientifiche in materia e della esigenza
di realizzare l'autosufficienza nazionale.
Art. 2
1. Nei casi di necessità e urgenza
determinati da eventi straordinari il Ministero della sanità può
procedere direttamente all'importazione dei prodotti di cui
all'articolo 1 e alla successiva distribuzione tramite centri
regionali di coordinamento e compensazione, di cui all'art. 4,
comma 2, lettera a) della legge 4 maggio 1990, n. 107.
Art. 3
1. L'esportazione dei prodotti di
cui all'art. 1 potrà essere consentita a condizione che risulti
prioritariamente soddisfatto il fabbisogno nazionale relativo allo
specifico prodotto per il quale viene chiesta l'autorizzazione
all'esportazione.
2. I prodotti esportati devono
essere sottoposti a tutti i controlli di cui all' art. 1.
Art. 4
1. La domanda di autorizzazione di
importazione o esportazione deve essere indirizzata al
Ministero della
sanità, Direzione generale del servizio farmaceutico e deve
indicare:
a) il tipo di prodotto e la quantità
che si intende importare o esportare;
b) la destinazione d'impiego;
c) il Paese di provenienza o di
destinazione;
d) il mezzo di trasporto designato;
e) la frontiera di passaggio.
2. Alla domanda deve essere allegata
una attestazione responsabilizzante relativa ai controlli di cui
all'art. 1, comma 2 e 3.
Art. 5
1. Non è soggetta a preventiva
autorizzazione l'importazione o l'esportazione di campioni di
sangue, siero o plasma umani destinati ad indagini diagnostiche
sui campioni stessi. Detti campioni devono essere contenuti in
recipienti preferibilmente di materiale infrangibile, chiusi
ermeticamente e confezionati in modo tale da rendere impossibile
lo spargimento all'esterno del loro contenuto in caso di rottura.
a salvaguardia del personale addetto alla manipolazione dei
campioni stessi.
Art. 6
L'importazione di specialità
medicinali costituite da plasmaderivati legalmente in commercio
nel Paese di provenienza ma non ancora registrate in Italia è
sottoposta ad autorizzazione del Ministero della sanità e può
essere consentita in caso di mancanza di analoghe alternative
terapeutiche e a condizione che:
a) le specialità medicinali stesse
risultino preparate nei Paesi d'origine con requisiti equivalenti
a quelli richiesti nello Stato;
b) la richiesta di importazione sia
accompagnata da dichiarazione del sanitario che si assume la
responsabilità dell'impiego caso per caso, vidimata dalla
competente autorità sanitaria locale.
Art. 7
1. Alle autorità sanitarie di
frontiera è demandata la vigilanza sull'applicazione delle
presenti disposizioni.
Il presente decreto sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 giugno
1991
Il Ministro: DE
LORENZO |