DECRETO 1° settembre
1995
Disciplina dei rapporti
tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali
e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di
frigoemoteche.
IL MINISTRO DELLA
SANITA'
Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107
"Disciplina per le attività relative al sangue umano ed ai suoi
componenti e per la produzione di plasmaderivati";
Visto, in particolare, l'art. 6, comma
3, della predetta legge, relativo all'obbligo del collegamento
funzionale tra i presidi ospedalieri che non dispongono di una propria
struttura trasfusionale ed i servizi di immuno ematologia e
trasfusione o i centri trasfusionali territorialmente competenti;
Considerato che il medesimo obbligo di
collegamento funzionale sussiste per le case di cura private che, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno
1986, devono essere dotate di emoteca;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 7 aprile 1994, relativo all'approvazione del piano per la
razionalizzazione del sistema trasfusionale per il triennio 1994-1996;
Considerata la necessità di emanare
norme di carattere tecnico, uniformi a livello nazionale, per definire
le caratteristiche funzionali e i criteri di gestione delle
frigoemoteche, di cui devono essere dotati gli ospedali privi di una
propria autonoma struttura trasfusionale o sue articolazioni
organizzative e le case di cura, e per disciplinare i rapporti tra i
predetti presidi sanitari e le strutture pubbliche territorialmente
competenti, sulla base della programmazione regionale;
Visto l'art. 11, comma 1, della sopra
richiamata legge 4 maggio 1990, n. 107, che demanda al Ministro della
sanità di emanare norme per l'attuazione della legge stessa;
Sentita la Commissione nazionale per il
servizio trasfusionale nella seduta del 27 giugno 1995;
Sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta
del 3 agosto 1995;
DECRETA
Articolo 1
Oggetto del
decreto
-
Le regioni, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenute ad
individuare le strutture pubbliche e private dotate di frigoemoteca
e i servizi di immunoematologia e trasfusione o i centri
trasfusionali di riferimento.Per le case di cura private che, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
giugno 1986 sono dotate di frigoemoteca, le attività trasfusionali
debbono essere regolate da apposita convenzione con l'azienda
sanitaria presso cui insiste la struttura trasfusionale pubblica
territorialmente competente, conforme allo schema-tipo allegato al
presente decreto (allegato 1).
-
La convenzione disciplina tutte le
attività connesse alla assegnazione, conservazione e distribuzione
di sangue umano e dei suoi componenti, al sistema urgenza/emergenza
e all'attività di medicina trasfusionale.
-
Il presente decreto disciplina altresì
i rapporti tra le strutture trasfusionali pubbliche e loro
articolazioni organizzative e gli ospedali pubblici forniti di
emoteche, secondo le indicazioni dettate dalle regioni per la
regolamentazione dei rapporti economici.
Articolo 2
Afferenza territoriale
-
Le strutture pubbliche prive di
servizi o centri trasfusionali e le case di cura private,
accreditate e non accreditate, afferiscono per le prestazioni
trasfusionali alla struttura trasfusionale pubblica territorialmente
competente, individuata ai sensi delle vigenti disposizioni
regionali.
-
La struttura trasfusionale pubblica
competente deve garantire le prestazioni trasfusionali nell'arco
delle 24 ore.
Articolo 3
Approvvigionamento
-
L'approvvigionamento di sangue ed
emocomponenti è effettuato dalla struttura trasfusionale di
riferimento.
-
E' interdetta qualsiasi altra
possibilità di approvvigionamento di sangue ed emocomponenti da
strutture diverse da quella trasfusionale di riferimento.
-
Eventuali unità di sangue ed
emocomponenti, da ricevere a qualsiasi titolo, potranno essere
recapitate direttamente dal servizio o centro trasfusionale diverso
da quest'ultimo. Ove la struttura trasfusionale competente sia
momentaneamente non in grado di sopperire alle necessità
trasfusionali della casa di cura o dell'ospedale collegato, deve,
essa stessa, richiedere supporto al Centro regionale di
coordinamento e compensazione, o ad altra struttura trasfusionale
pubblica, rimanendo tuttavia responsabile della prestazione.
-
Le procedure che non comportano
conservazione di emocomponenti, come l'emodiluizione perioperatoria,
l'emorecupero intra e post operatorio, sono consentite sotto la
responsabilità dell'anestesista che presiede all'intervento
chirurgico e del direttore sanitario della struttura di ricovero.
Articolo 4
Gestione del servizio di
emoteca
-
La responsabilità della gestione della
frigoemoteca è affidata al direttore sanitario della sede di
ricovero.
-
Ai fini di assicurare la necessaria
continuità operativa, il direttore sanitario della sede di ricovero
affida la gestione del servizio di emoteca ad uno dei reparti o
servizi operanti nell'ospedale o casa di cura, che provvederà, con
personale proprio, ai compiti di seguito indicati, che verranno
svolti sulla scorta delle indicazioni impartite dal responsabile
della struttura trasfusionale territorialmente competente. Detti
compiti consistono:
-
nel raccogliere la domanda
trasfusionale, verificarne la corretta formulazione e trasmetterla
alla struttura trasfusionale territorialmente competente ed alla
quale è affidato il rifornimento dell'emoteca;
-
nella conservazione delle unità
trasfusionali assegnate al singolo malato dalla struttura
trasfusionale competente;
-
nella conservazione delle unità di
sangue per autotrasfusione prelevate anche nelle case di cura
private esclusivamente da personale della struttura trasfusionale
competente, la quale provvede alle opportune registrazioni per
poterne conoscere il destino;
-
nella conservazione delle unità di
globuli rossi concentrati da utilizzare in caso di urgenza;
-
nella gestione del movimento delle
unità trasfusionali e nella tenuta del registro di carico e
scarico;
-
nel provvedere al controllo e nel
disporre gli interventi di manutenzione delle dotazioni
strumentali che ne supportano l'attività.
-
Il direttore sanitario della casa di
cura privata o struttura pubblica dotata di frigoemoteca ha
l'obbligo di nominare un medico referente per lo sviluppo delle
attività inerenti la promozione della donazione autologa,
dell'autotrasfusione e del buon uso del sangue, degli emocomponenti
e degli emoderivati. A tal fine, il medico referente in
collaborazione con il comitato trasfusionale ospedaliero della
struttura trasfusionale territorialmente competente, verifica,
presso i reparti, l'attuazione delle linee-guida relative alla
pratica trasfusionale e al ricorso alle tecniche di prelievo di
sangue autologo. Tale figura viene individuata tra i medici
appartenenti al reparto o servizio cui è affidata la gestione
operativa del servizio di emoteca.
-
La frigoemoteca è un frigorifero atto
alla conservazione del sangue, munito di termoregistratore e di
dispositivo di allarme acustico, collegato con postazioni di guardia
ove il personale presente sia in grado di rilevare ogni eventuale
anomalia ed avvisare tempestivamente il medico di turno responsabile
dell'emoteca.
-
La struttura trasfusionale
territorialmente competente è responsabile del rifornimento
dell'emoteca in relazione alla domanda trasfusionale ed alla
urgenza.
Articolo 5
Garanzia dei servizi di
urgenza ed emergenza
-
La struttura trasfusionale
territorialmente competente garantisce i servizi di urgenza ed
emergenza trasfusionale 24 ore su 24. Gli ospedali e le case di cura
private garantiscono il collegamento funzionale delle proprie
emoteche con la struttura trasfusionale territorialmente competente.
Le direzioni sanitarie organizzano il trasporto del sangue e dei
campioni biologici mediante mezzi idonei.
-
Le procedure trasfusionali in
emergenza vengono definite nell'atto di convenzione, nel rispetto
delle norme contenute nel decreto ministeriale 27 dicembre 1990,
concernente le caratteristiche e le modalità per la donazione del
sangue ed emoderivati.
-
La struttura trasfusionale
territorialmente competente dovrà garantire di norma nella
frigoemoteca una scorta di emazie di gruppo 0 Rh negativo da
destinare all'urgenza, adeguata ai livelli di attività delle case di
cura o dell'ospedale, secondo le indicazioni del responsabile.
Articolo 6
Attività di
medicina trasfusionale
-
Il servizio o centro trasfusionale
territorialmente competente garantisce alle case di cura ed agli
ospedali sprovvisti di strutture trasfusionali le attività di
medicina trasfusionale che consistono in:
-
Il servizio o centro trasfusionale
territorialmente competente garantisce tali attività mediante
l'utilizzo del proprio personale medico, di ruolo o a contratto,
secondo modalità da concordare con la direzione sanitaria della
struttura pubblica o della casa di cura sprovviste di servizi
trasfusionali e con il medico referente di cui all'art. 4 del
presente decreto.
Le case di cura private dotate di frigoemoteche, la cui
tipologia e quantità delle prestazioni erogate comportano una più
intensa attività di medicina trasfusionale, dovranno acquisire in
loco un medico operante nella struttura trasfusionale pubblica di
riferimento per il soddisfacimento dei bisogni, secondo le modalità
previste nella convenzione stipulata tra le parti.
Articolo 7
Consenso informato
A cura dei medici della casa di cura o
della struttura pubblica dotata di frigoemoteca, e comunque sotto la
responsabilità del direttore sanitario, verrà richiesto ed ottenuto il
prescritto specifico consenso del paziente alla terapia trasfusionale.
Articolo 8
Registrazioni
-
Il registro di "carico e scarico" deve
contenere tutti i movimenti delle unità di sangue ed emocomponenti
della frigoemoteca:
-
data ed ora di carico in
frigoemoteca;
-
numero di bolla di accompagnamento
della struttura trasfusionale o altro documento;
-
numero di unità trasfusionali;
-
tipo di emocomponente;
-
data di scadenza dell'unità
trasfusionale;
-
nominativo del paziente a cui sono
state assegnate le unità trasfusionali;
-
data ed ora di uscita delle unità
assegnate;
-
numero e identificazione delle unità
di emazie di gruppo 0 Rh negativo da utilizzare per le urgenze;
-
data ed ora di rientro in emoteca
delle unità rese;
-
data, ora e numero di bolla di
accompagnamento od altro documento per la resa alla struttura
trasfusionale delle unità assegnate e non utilizzate.
-
Il medico responsabile della
trasfusione dovrà riportare in cartella clinica il numero di sacche
di emocomponenti trasfuse identificandole correttamente.
Articolo 9
Rapporti economici
-
L'azienda sanitaria definisce le
modalità di fatturazione delle prestazioni trasfusionali concordate
nella convenzione. A tal fine l'azienda sanitaria o l'ospedale
azienda si avvale del decreto ministeriale 22 novembre 1993 e
successivi aggiornamenti, del tariffario nazionale e delle tariffe
previste dagli ordini provinciali dei medici in attesa della
determinazione delle tariffe nazionali di cui all'art. 6 della legge
n. 724 del 23 dicembre 1994.
Articolo 10
Attività di controllo
-
Il Ministero della sanità e le
regioni, per le rispettive competenze, effettuano controlli
sistematici sulla corretta applicazione del presente decreto. A tal
fine i responsabili dei servizi di immunoematologia e trasfusione e
dei centri trasfusionali devono trasmettere al centro regionale di
coordinamento e compensazione con cadenza annuale, entro il 31
gennaio dell'anno successivo, una dettagliata relazione dalla quale
si evince il volume di emocomponenti ed emoderivati ceduti alle
strutture convenzionate in assegnazione e in urgenza, le dimensioni
delle attività cliniche ed autotrasfusionali, le proposte di
miglioramento organizzativo.
-
Il responsabile del centro regionale
di coordinamento e compensazione deve inviare le relazioni ricevute,
con il parere di competenza, all'assessore regionale alla sanità.
Il Ministro: GUZZANTI
Registrato alla Corte dei conti il 22
settembre 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 298 |