DECRETO 7 settembre 2000
Disposizioni
sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti,
per uso terapeutico, profilattico e diagnostico.
IL MINISTRO DELLA
SANITA'
Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107
"Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai
suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati" con particolare
riguardo all'art. 15, commi 1 e 3, che autorizza il Ministro della
sanità a fissare le modalità per l'importazione ed esportazione del
sangue umano conservato e dei suoi derivati, per uso terapeutico,
profilattico e diagnostico;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, concernente il "Recepimento delle direttive della Comunità
economica europea in materia di specialità medicinali", come
modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 1997, n. 44, e relativi
decreti applicativi;
Visto il decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, recante "Attuazione delle direttive comunitarie
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro", come modificato e integrato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128,
recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee";
Visto il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", in particolare
l'art. 126;
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre
1996, n. 704 "Regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici
centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità";
Visto il decreto ministeriale 12 giugno
1991, recante "Disposizioni sull'importazione ed esportazione del
sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico, profilattico e
diagnostico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1991, n. 148;
Visto il decreto ministeriale lo
settembre 1995, concernente "Costituzione e compiti dei comitati
per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri";
Visti i decreti ministeriali 22
aprile 1996, concernenti, rispettivamente, "Procedure di controllo
e relative modalità di esecuzione per le specialità medicinali derivate
dal sangue o plasma
umano, contenenti albumina", "Procedure di controllo e relative
modalità di esecuzione per le specialità medicinali derivate dal
sangue o plasma umano, contenenti fattori della coagulazione",
"Procedure di controllo e relative modalità di esecuzione per le
specialità medicinali derivate dal sangue o plasma umano, contenenti
immunoglobuline normali e specifiche";
Visto il decreto ministeriale 11
febbraio 1997, concernente "Modalità di importazione di specialità
medicinali registrate all'estero";
Visto il decreto ministeriale 29
agosto 1997, concernente "Procedure di autorizzazione
all'importazione parallela di specialità medicinali per uso umano";
Visto il decreto ministeriale 19 marzo
1998, recante "Disposizioni concernenti medicinali derivati dal sangue o
plasma umano";
Visto il decreto ministeriale 29
marzo 1999, concernente "Introduzione della ricerca di acido nucleico
del virus dell'epatite C mediante la tecnica di amplificazione genica
nei pool di plasma
umano utilizzati per la produzione di emoderivati";
Ritenuto di dover aggiornare le disposizioni del citato decreto
ministeriale 12 giugno 1991, alla luce delle intervenute modifiche
legislative e delle innovazioni in campo scientifico e tecnologico;
Sentito il parere della Commissione nazionale per il servizio
trasfusionale, di cui all'art. 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107,
nella seduta del 6 ottobre 1998;
Sentito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome nella seduta del 1o giugno 2000;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto regola
l'importazione e l'esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti per
uso terapeutico, profilattico e diagnostico anche in relazione allo stato
di avanzamento del piano di incremento produttivo di sangue e di
plasma nazionali. Esso e' sottoposto ad aggiornamento sentiti la
Commissione nazionale per il servizio trasfusionale e l'Istituto
superiore di sanità, ed in attuazione delle normative europee del
settore, tenendo conto delle
innovazioni in campo scientifico e tecnologico finalizzate a
garantire la sicurezza dei prodotti.
Art. 2
1. L'importazione e l'esportazione
di plasma e di emo o plasmaderivati, sono autorizzate dal
Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei
medicinali e la farmacovigilanza
nei confronti degli interessati che risultino regolarmente
autorizzati alla produzione e presentino la relativa istanza
corredata da idonea documentazione, conformemente all'allegato 1 del
presente decreto, sui requisiti di qualità e sicurezza di tali
prodotti, come richiesti dalla vigente normativa in materia di
protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue.
2. Il Ministero della sanità consente
l'importazione dei suddetti prodotti dopo aver acquisito da parte delle
autorità sanitarie e dei produttori dei Paesi esportatori idonea
documentazione sull'origine del prodotto, sui dettagli delle metodiche
utilizzate e ogni altra notizia atta a fornire le garanzie
necessarie per assicurare la protezione dei donatori e dei riceventi.
3. L'autorizzazione all'importazione e' altresì concessa a
condizione che il richiedente sia in grado di eseguire sul prodotto
importato i controlli previsti dalla Farmacopea ufficiale, stabiliti
con appositi provvedimenti del Ministero della sanità e raccomandati da
norme internazionali e possa assicurare in qualsiasi momento e per
qualsiasi evenienza la pronta disponibilità della documentazione
relativa alla selezione dei donatori.
4. L'eccedenza di emo o plasmaderivati, ottenuta da plasma
nazionale, potrà essere utilmente esportata, previa relativa
autorizzazione, per contribuire al soddisfacimento del fabbisogno
europeo nell'ambito del progetto di cooperazione internazionale
nonchè per fini umanitari; i prodotti di cui sopra devono essere
parimenti sottoposti a tutti i controlli previsti dalla normativa
vigente.
5. Il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione di emo o
plasmaderivati, importati ai fini della lavorazione per
l'esportazione, prescinde dalla valutazione del raggiungimento
dell'autosufficienza nazionale. La predetta autorizzazione e'
subordinata alla garanzia di conformità della materia prima
importata e dei prodotti lavorati dalla stessa derivati e da
esportare, ai requisiti richiamati nel comma 1 del presente articolo.
Art.3
1. E' consentita l'importazione
di specialità medicinali costituite da emo o plasmaderivati prodotte in
officine farmaceutiche site in Paesi esteri, ma regolarmente autorizzate
all'immissione in commercio in Italia, ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni.
2. E' altresì consentita l'importazione di specialità medicinali emo
o plasmaderivate soggette alle procedure di autorizzazione
all'importazione parallela previste dal decreto ministeriale
29 agosto 1997, a condizione che tali prodotti, nel Paese di
provenienza, risultino autorizzati alla commercializzazione per uso
terapeutico umano.
3. Alla importazione di specialità
medicinali di cui ai precedenti commi 1 e 2, non si applicano i
controlli di Stato prescritti dai decreti ministeriali 22 aprile 1996 e
successive integrazioni, quando
risultino già sottoposte ad analoghi controlli da parte
dell'autorità sanitaria di uno Stato europeo ovvero di altro Stato con
il quale esistano accordi bilaterali. In mancanza di questi
controlli nel Paese di provenienza, l'immissione in commercio di tali
specialità medicinali emo o plasmaderivate resta comunque
subordinata alla esecuzione dei prescritti controlli di Stato da
parte dell'Istituto superiore di sanità, o di un laboratorio della rete
europea (OMCL), prima della loro commercializzazione.
4. E' sottoposta a specifica
autorizzazione l'importazione di emo o plasmaderivati prodotti
all'estero e ammessi alla sperimentazione clinica in Italia. A tale
fine la ditta interessata deve dimostrare, con documentazione tecnica,
che i processi di produzione e di rimozione/inattivazione virale
adottati sono adeguati alle specifiche europee e internazionali.
Art .4
1. In caso di mancanza di analoghe valide
alternative terapeutiche con medicinali emo o plasmaderivati
disponibili nel commercio nazionale, il Ministero della sanità -
Dipartimento per la valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza -
può autorizzare, caso per caso, l'importazione di specialità medicinali
legalmente in commercio nel Paese di provenienza ma non ancora
registrate in Italia.
2. Nel caso indicato nel precedente comma 1 l'autorizzazione viene
rilasciata a seguito di specifica richiesta medica motivata e a
condizione che i prodotti emo o plasmaderivati in questione risultino
preparati nei Paesi di provenienza secondo i requisiti di sicurezza e di
qualità, compresi i controlli di Stato, equivalenti a quelli richiesti
dalla autorità sanitaria italiana.
3. La richiesta compilata dal medico
utilizzatore deve riportare le informazioni necessarie di cui all'allegato
2.
Art. 5
1. L'autorizzazione all'importazione e
all'esportazione di sangue e di emocomponenti nonché di cellule
staminali emopoietiche e di cellule staminali da cordone ombelicale
destinate al trapianto è rilasciata di volta in volta dal
Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie,
delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza di
competenza statale - nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato 3.
Art. 6
1. Nei casi di necessità e di urgenza o
di eventi straordinari il Ministero della sanità può procedere
direttamente all'importazione dei prodotti di cui all'art. 1 e alla
successiva distribuzione tramite i centri regionali di coordinamento e
compensazione.
Art. 7
1. Non e' soggetta a preventiva
autorizzazione:
a) l'importazione e l'esportazione di sangue o emocomponenti ad uso
autologo;
b) l'importazione o l'esportazione di campioni di sangue, siero o
plasma umani da destinare ad indagini diagnostiche sui campioni
stessi ovvero da utilizzare nell'espletamento delle attivita' proprie di
laboratorio.
2. E' comunque prescritto che i prodotti
di cui alle lettere a) e b) del comma 1 siano:
accompagnati dalla documentazione prevista all'allegato 4;
contenuti in recipienti preferibilmente di materiale
infrangibile, chiusi ermeticamente e confezionati in modo tale da
rendere impossibile lo spargimento all'esterno del loro contenuto in
caso di rottura, a salvaguardia del personale addetto alla
manipolazione dei campioni stessi, come indicato dalla autorità
sanitaria, e al fine di assicurare la tutela dal rischio di
esposizione ad agenti biologici, come previsto dal titolo VIII del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e sue successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 8
1. Le autorità sanitarie di frontiera
accertano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto
anche avvalendosi delle aziende sanitarie locali, secondo le modalità
di cui all'art. 126
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 9
1. E' abrogato il decreto ministeriale
12 giugno 1991 di cui in premessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 26 giugno 1991, n. 148.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 settembre
2000
Il Ministro: Veronesi
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