DECRETO 7 settembre 2000

Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti, per uso terapeutico, profilattico e diagnostico.


IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista  la  legge 4 maggio 1990, n. 107 "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione  di  plasmaderivati" con particolare riguardo all'art. 15, commi  1  e  3,  che autorizza il Ministro della sanità a fissare le modalità   per  l'importazione  ed  esportazione  del  sangue  umano conservato  e  dei suoi derivati, per uso terapeutico, profilattico e diagnostico;
 

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il "Recepimento  delle  direttive  della  Comunità economica europea in materia  di  specialità  medicinali",  come  modificato  dal decreto legislativo 6 febbraio 1997, n. 44, e relativi decreti applicativi;
 

Visto  il  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626, recante "Attuazione  delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della  sicurezza  e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
 

Vista  la  legge  24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee";
 

Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, concernente "Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  e  agli  enti  locali,  in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", in particolare l'art. 126;
 

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704 "Regolamento recante  norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità";
 

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1991, recante "Disposizioni sull'importazione  ed  esportazione  del  sangue  umano  e  dei  suoi derivati per uso terapeutico, profilattico e diagnostico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1991, n. 148;
 

Visto   il  decreto  ministeriale  lo settembre  1995,  concernente "Costituzione  e  compiti  dei  comitati  per  il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri";
 

Visti   i   decreti   ministeriali   22 aprile  1996,  concernenti, rispettivamente,  "Procedure  di  controllo  e  relative modalità di esecuzione per le specialità medicinali derivate dal sangue o plasma
umano,  contenenti  albumina",  "Procedure  di  controllo  e relative modalità  di  esecuzione  per le specialità medicinali derivate dal sangue  o  plasma  umano,  contenenti  fattori  della  coagulazione", "Procedure  di  controllo  e  relative modalità di esecuzione per le specialità medicinali derivate dal sangue o plasma umano, contenenti immunoglobuline normali e specifiche";
 

Visto   il   decreto  ministeriale  11 febbraio  1997,  concernente "Modalità  di  importazione  di  specialità  medicinali  registrate all'estero";
 

Visto   il   decreto   ministeriale  29  agosto  1997,  concernente "Procedure    di   autorizzazione   all'importazione   parallela di specialità medicinali per uso umano";

Visto  il decreto ministeriale 19 marzo 1998, recante "Disposizioni concernenti medicinali derivati dal sangue o plasma umano";
 

Visto   il   decreto   ministeriale   29 marzo   1999,  concernente "Introduzione  della ricerca di acido nucleico del virus dell'epatite C  mediante  la  tecnica  di amplificazione genica nei pool di plasma
umano utilizzati per la produzione di emoderivati";


Ritenuto  di  dover  aggiornare  le disposizioni del citato decreto ministeriale  12 giugno  1991,  alla luce delle intervenute modifiche legislative e delle innovazioni in campo scientifico e tecnologico;


Sentito  il  parere  della  Commissione  nazionale  per il servizio trasfusionale,  di cui all'art. 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107, nella seduta del 6 ottobre 1998;
 

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni e le province autonome nella seduta del 1o giugno 2000;

Decreta:

Art. 1


  1.  Il  presente decreto regola l'importazione e l'esportazione del sangue  umano e dei suoi prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico anche in relazione allo stato di avanzamento del piano di incremento  produttivo  di  sangue  e  di  plasma  nazionali. Esso e' sottoposto  ad  aggiornamento sentiti la Commissione nazionale per il servizio  trasfusionale  e  l'Istituto  superiore  di  sanità, ed in attuazione  delle  normative europee del settore, tenendo conto delle
innovazioni   in   campo  scientifico  e  tecnologico  finalizzate  a garantire la sicurezza dei prodotti.

 

Art. 2

  1.   L'importazione   e   l'esportazione  di  plasma  e  di  emo  o plasmaderivati,  sono  autorizzate  dal  Ministero  della  sanità  - Dipartimento  per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza
nei   confronti   degli   interessati   che   risultino  regolarmente autorizzati   alla   produzione  e  presentino  la  relativa  istanza corredata  da idonea documentazione, conformemente all'allegato 1 del presente  decreto,  sui  requisiti  di  qualità  e sicurezza di tali prodotti,  come  richiesti  dalla  vigente  normativa  in  materia di protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue.
 

  2.  Il Ministero della sanità consente l'importazione dei suddetti prodotti dopo aver acquisito da parte delle autorità sanitarie e dei produttori  dei  Paesi esportatori idonea documentazione sull'origine del  prodotto,  sui  dettagli delle metodiche utilizzate e ogni altra notizia  atta  a  fornire  le  garanzie  necessarie per assicurare la protezione dei donatori e dei riceventi.


  3.   L'autorizzazione   all'importazione  e'  altresì  concessa  a condizione  che  il richiedente sia in grado di eseguire sul prodotto importato  i controlli previsti dalla Farmacopea ufficiale, stabiliti
con appositi provvedimenti del Ministero della sanità e raccomandati da norme internazionali e possa assicurare in qualsiasi momento e per qualsiasi  evenienza  la  pronta  disponibilità della documentazione relativa alla selezione dei donatori.


  4.   L'eccedenza  di  emo  o  plasmaderivati,  ottenuta  da  plasma nazionale,   potrà   essere  utilmente  esportata,  previa  relativa autorizzazione,  per  contribuire  al  soddisfacimento del fabbisogno europeo  nell'ambito  del  progetto  di  cooperazione  internazionale nonchè  per  fini  umanitari;  i prodotti di cui sopra devono essere parimenti  sottoposti  a  tutti  i controlli previsti dalla normativa vigente.


  5.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  all'esportazione  di  emo  o plasmaderivati,    importati    ai   fini   della   lavorazione   per l'esportazione,   prescinde   dalla  valutazione  del  raggiungimento
dell'autosufficienza   nazionale.   La   predetta  autorizzazione  e' subordinata   alla   garanzia  di  conformità  della  materia  prima importata  e  dei  prodotti  lavorati  dalla  stessa  derivati  e  da
esportare, ai requisiti richiamati nel comma 1 del presente articolo.
 

Art.3

  1.   E'   consentita   l'importazione   di  specialità  medicinali costituite da emo o plasmaderivati prodotte in officine farmaceutiche site  in  Paesi esteri, ma regolarmente autorizzate all'immissione in commercio  in  Italia,  ai  sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni.


  2.  E' altresì consentita l'importazione di specialità medicinali emo  o  plasmaderivate  soggette  alle  procedure  di  autorizzazione all'importazione   parallela   previste   dal   decreto  ministeriale
29 agosto  1997,  a  condizione  che  tali  prodotti,  nel  Paese  di provenienza,  risultino  autorizzati alla commercializzazione per uso terapeutico umano.
 

  3. Alla importazione di specialità medicinali di cui ai precedenti commi  1  e  2,  non si applicano i controlli di Stato prescritti dai decreti ministeriali 22 aprile 1996 e successive integrazioni, quando
risultino   già   sottoposte   ad   analoghi   controlli   da  parte dell'autorità  sanitaria  di uno Stato europeo ovvero di altro Stato con  il  quale  esistano  accordi  bilaterali.  In mancanza di questi
controlli nel Paese di provenienza, l'immissione in commercio di tali specialità   medicinali   emo   o   plasmaderivate   resta  comunque subordinata  alla  esecuzione  dei  prescritti  controlli di Stato da parte  dell'Istituto  superiore di sanità, o di un laboratorio della rete europea (OMCL), prima della loro commercializzazione.
 

  4. E' sottoposta a specifica autorizzazione l'importazione di emo o plasmaderivati  prodotti  all'estero  e  ammessi alla sperimentazione clinica  in Italia. A tale fine la ditta interessata deve dimostrare, con  documentazione  tecnica,  che  i  processi  di  produzione  e di rimozione/inattivazione virale adottati sono adeguati alle specifiche europee e internazionali.
 

Art .4

  1.  In caso di mancanza di analoghe valide alternative terapeutiche con   medicinali  emo  o  plasmaderivati  disponibili  nel  commercio nazionale,   il   Ministero  della  sanità  -  Dipartimento  per  la valutazione  dei  farmaci  e  la farmacovigilanza - può autorizzare, caso per caso, l'importazione di specialità medicinali legalmente in commercio  nel  Paese  di  provenienza  ma  non  ancora registrate in Italia.


  2.  Nel caso indicato nel precedente comma 1 l'autorizzazione viene rilasciata  a  seguito  di  specifica  richiesta  medica motivata e a condizione che i prodotti emo o plasmaderivati in questione risultino preparati nei Paesi di provenienza secondo i requisiti di sicurezza e di  qualità,  compresi  i  controlli  di Stato, equivalenti a quelli richiesti dalla autorità sanitaria italiana.
 

  3. La richiesta compilata dal medico utilizzatore deve riportare le informazioni necessarie di cui all'allegato 2.


Art. 5

  1. L'autorizzazione all'importazione e all'esportazione di sangue e di  emocomponenti  nonché  di  cellule  staminali  emopoietiche e di cellule  staminali  da  cordone  ombelicale destinate al trapianto è rilasciata   di   volta  in  volta  dal  Ministero  della  sanità  - Dipartimento  delle  professioni  sanitarie,  delle  risorse  umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza di competenza statale - nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato 3.

Art. 6

  1.  Nei casi di necessità e di urgenza o di eventi straordinari il Ministero  della sanità può procedere direttamente all'importazione dei  prodotti  di  cui  all'art.  1  e  alla successiva distribuzione tramite i centri regionali di coordinamento e compensazione.
 

Art. 7

  1. Non e' soggetta a preventiva autorizzazione:
    a) l'importazione  e  l'esportazione di sangue o emocomponenti ad uso autologo;
    b) l'importazione o l'esportazione di campioni di sangue, siero o plasma  umani  da  destinare  ad  indagini  diagnostiche sui campioni stessi ovvero da utilizzare nell'espletamento delle attivita' proprie di laboratorio.
 

  2.  E'  comunque prescritto che i prodotti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 siano:
    accompagnati dalla documentazione prevista all'allegato 4;
    contenuti    in    recipienti    preferibilmente   di   materiale infrangibile,  chiusi  ermeticamente  e  confezionati in modo tale da rendere  impossibile lo spargimento all'esterno del loro contenuto in
caso   di   rottura,   a  salvaguardia  del  personale  addetto  alla manipolazione  dei  campioni  stessi,  come  indicato dalla autorità sanitaria,  e  al  fine  di  assicurare  la  tutela  dal  rischio  di
esposizione  ad  agenti  biologici, come previsto dal titolo VIII del decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  e sue successive modificazioni e integrazioni. 

Art. 8

  1.  Le  autorità  sanitarie  di frontiera accertano l'applicazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  anche  avvalendosi delle aziende  sanitarie  locali,  secondo le modalità di cui all'art. 126
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 

Art. 9

  1.  E'  abrogato  il  decreto ministeriale 12 giugno 1991 di cui in premessa,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1991, n. 148.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

    Roma, 7 settembre 2000                                                                                                           Il Ministro: Veronesi